martedì 16 ottobre 2012

Norme per l' utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate" , proposta depositata in Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge n. 378/9^
Relazione
Con la legge n. 440/1978 sono stati fissati i principi e criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
In particolare, le Regioni sono chiamate a determinare le zone del territorio caratterizzate dai fenomeni di abbandono, definendone i criteri per l'utilizzazione agraria e forestale, nel rispetto dei piani di sviluppo agricolo.
Allo stesso Ente spetta determinare le norme e le procedure per il censimento, classificazione (e relativo aggiornamento), nonché le norme e le procedure di notifica ai proprietari e la relativa assegnazione.
La ricognizione — anche solo sommaria e superficiale — degli insediamenti agricoli della Regione consente di rilevare la massiccia presenza di aree incolte o abbandonate, che meriterebbero di essere rimesse in produzione in quanto non solo produrrebbero un evidente miglioramento della qualità della vita in Calabria attraverso l'aumento della produzione di ossigeno e la rinnovata disponibilità di posti di lavoro.
A ciò si aggiunga che la Regione, ricca di aree montuose, rischia di essere soggetta a smottamenti che, in concomitanza di imprevedibili eventi alluvionali potrebbero comportare un serio rischio per l'incolumità dei cittadini. Tale rischio può venire fortemente limitato con lo sviluppo delle piantagioni e la selvicoltura, in quanto gli alberi e la vegetazione, con le loro radici, rinsaldano il terreno e riducono il rischio di frane e smottamenti.
Relazione Tecnico finanziaria
Dall'esame delle disposizioni è possibile individuare gli articoli che generano un impatto finanziario.
L'articolo 3 prevede la realizzazione di un Censimento delle terre incolte ed abbandonate in collaborazione Comuni e Comunità montane. Lo svolgimento di tali attività che coinvolgono le strutture amministrative del Dipartimento agricoltura genera impatti finanziari minimi quantificabili in 2 mila euro annui ed assumono la natura di spesa corrente.
Articolo 10 comma 1, in presenza di precedenti rapporti contrattuali (locazione, affitto) si prevede il rimborso per i soli lavori in corso delle spese sostenute dai precedenti utilizzatori del fondo agricolo. Si prevede a questo fine una dotazione di 50 mila con natura in conto capitale.
Articoli 15 Commissione Provinciale si prevede la corresponsione di un rimborso spese per 12 componenti. Dall'esame compartivo di analoghi organismo l'onere pro-capite per componente è pari a 2.000,00 l'anno per una complessiva di natura corrente pari a 20 mila euro.
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate e non sufficientemente coltivate in attuazione dei principi e criteri definiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate).
2. La Regione interviene al fine di
a) assicurare la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici;
b) promuovere e valorizzare le capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola;
c) favorire l'occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile;
d) razionalizzare e sviluppare le attività di produzione della aziende agricole di minori dimensioni favorendo la costituzione di appositi consorzi di produzione.
3. In attuazione della disciplina prevista dall'articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), la Regione individua le aree incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate al fine di consentire lo sviluppo delle aree fotovoltaiche, dando priorità alle politiche agricole rispetto a quelle della produzione energetica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «terreni incolti o abbandonati»: le terre suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria, silvo-pastorale o qualsiasi altro uso produttivo da almeno due annate agrarie;
b) per «terreni insufficientemente coltivati»: le aree le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell' ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, fisico - chimiche ed agronomiche tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.
2. Nei terreni serviti da impianti di irrigazione la comparazione per la determinazione dei valori di produzione unitaria previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo viene effettuata tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui.
3. La rilevata difformità delle colture esistenti sui terreni previsti dal comma 1, lettera b) rispetto a quelle previste dai piani di sviluppo agricoli vigenti non comporta la classificazione dell'area interessata come «insufficientemente coltivata».
Titolo II
Censimento e determinazione dei terreni
Art. 3
Determinazione e censimento delle terre
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità Montane, provvede al censimento ed alla classificazione delle terre incolte ed abbandonate.
2. Previa assunzione del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all'articolo 15, la Giunta regionale predispone annualmente una proposta di determinazione delle zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione ai sensi della presente legge.
3. La proposta di determinazione di cui al precedente comma contiene l'elenco delle terre censite e classificate ai sensi del comma 1, suddivise per comune e contenenti i nominativi dei proprietari interessati ed i dati catastali.
4. La determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.
5. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 4, il Consiglio regionale definisce i criteri per 1' utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta Regionale aggiorna gli elenchi predisposti ai sensi del comma 3 secondo le procedure previste dal presente articolo.
Art. 4
Terreni e soggetti esclusi
1. Sono esclusi dall' applicazione della presente legge:
a) i terreni la cui messa a coltura agraria possa pregiudicare la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell' ambiente naturale;
b) le dipendenze e pertinenze delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi urbani pubblici;
c) i boschi, anche se fortemente degradati per cause diverse nonché i terreni destinati ad imboschimento da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni agricoli che a causa del perdurare dello stato di abbandono sono caratterizzati da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli;
d) i terreni a seminativo ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative europee;
e) i terreni adibiti a cave o a discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari;
f) i terreni destinati ad attività di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilità da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti;
g) i terreni necessari per attività industriali commerciali e turistiche nonché i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati.
2. I terreni esclusi ai sensi dei commi precedenti sono inseriti negli elenchi previsti dal precedente articolo 3, precisando del motivo della loro esclusione.
Art. 5
Notifica ai proprietari
1. Gli elenchi previsti dall'articolo 3 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi negli albi pretori dei Comuni interessati.
2. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Entro 60 giorni dalla notifica i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli aventi diritto possono presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale avverso l'iscrizione.
4. Nel caso in cui sia stato possibile effettuare valida notifica ai proprietari, a causa dell'elevato numero o per difficoltà di identificazione, il termine per la presentazione del ricorso al Presidente della Giunta Regionale decorre dalla data di pubblicazione degli elenchi nel Bollettino Ufficiale della Regione. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate insufficientemente coltivate possono ricorrere al fine di dimostrare che non sussistono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.
5. Sul ricorso presentato, il Presidente decide entro 30 giorni, sentito il parere della Commissione provinciale prevista all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
6.Entro i medesimi termini previsti dai commi 3 e 4, i proprietari e gli aventi diritto possono esercitare il proprio diritto di utilizzazione ai sensi del successivo articolo 8.
Titolo III
Assegnazione dei terreni
Art. 6
Destinatari
1. La Regione previa acquisizione del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all'articolo 15 assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati o non sufficientemente coltivati aventi i requisiti di cui alla presente legge ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo previsto dall'articolo 7.
2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali, nonché i terreni demaniali con esclusione dei terreni compresi nel demanio forestale regionale.
3. Nel caso di istanze presentate per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato l'assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche).
4. Nel caso in cui vengano presentate più richieste di assegnazione del medesimo terreno, l'assegnatario viene individuato in base ai seguenti criteri prioritari:
a) essere confinante con il terreno da assegnare;
b) dimostrare di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;
c) essere disoccupati singoli o associati di eta' non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità professionale a giudizio della Commissione provinciale;
d) essere imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta e' ai fini dell' ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria;
e) essere residenti nel territorio del Comune;
f) in tutti gli altri casi secondo la data di presentazione delle domande.
Art. 7
Presentazione della domanda di assegnazione
1. La domanda di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è presentata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La domanda contiene:
a) gli elementi di identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della domanda;
b) i dati relativi al proprietario dei terreni richiesti degli eventuali aventi titolo e dei confinanti;
c) la destinazione colturale che si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale della durata massima di due anni descritto su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia.
3. Qualora il piano di sviluppo preveda 1' utilizzo di terreni a foraggio o pascolo non possono essere richieste superfici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano confinanti o contigue con terreni già posseduti dal richiedente. L' utilizzo di tali terreni è consentito alle sole aziende che svolgono attività zootecnica.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Assessorato provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.
5. Entro il medesimo termine indicato nel comma precedente la Commissione provinciale di cui all'articolo 15 rende il proprio parere in ordine alla congruità del progetto agli indirizzi della programmazione regionale ed ai mezzi produttivi che il soggetto proponente la domanda intende adottare.
Art. 8
Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto
1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente le terre inserite negli elenchi delle terre incolte, abbandonate o non sufficientemente coltivate predisposti dalla Giunta, presentano la relativa dichiarazione entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 5, secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.
Art. 9
Assegnazione dei terreni
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assessorato notifica le istanze di assegnazione ai proprietari, agli aventi titolo, ai confinanti e alla Commissione provinciale di cui all'articolo 15 che, nei trenta giorni successivi esprimono il parere sulle proposte pervenute.
2. Nel rispetto del contraddittorio con i richiedenti, la Regione accoglie o respinge i piani di utilizzo presentati a norma dell'articolo 7 entro il 31 marzo, assegnando le terre ai richiedenti.
3. L'accoglimento o il rigetto delle domande di assegnazione è definito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
Effetti dell'assegnazione
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 440/1978, il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione di ogni contratto di locazione, di affitto o di natura associativa esistente con riferimento ai terreni richiesti senza diritto ad alcuna indennità. Resta salvo il diritto al rimborso eventualmente dovuto dall' assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 15. Non comportano alcun diritto al rimborso o indennizzo i lavori effettuati dopo la notizia delle domande ricevuta ai sensi dell' articolo 7 comma 4.
2. I rapporti fra proprietari o usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di locazione e' comunque non inferiore a quindici anni con canone di affitto determinato dalla vigente legislazione in materia.
3. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché ai proprietari o agli aventi titolo.
4. In caso di irreperibilità del proprietario l'importo stabilito è accantonato dall'ente assegnatario.
Art. 11
Revoca dell'assegnazione
1. Gli assegnatari dei terreni predispongono con cadenza biennale una relazione sullo stato di utilizzazione delle terre assegnate e sulla realizzazione del piano di sviluppo concordato, rilevando eventuali difformità che saranno adeguatamente giustificate anche indicando gli strumenti e le strategie per il superamento delle criticità.
2. Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate nei modi concordati, le Commissioni provinciali, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, inviano alla Giunta regionale la proposta di revoca dell'assegnazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, provvede con proprio decreto in conformità al parere della Commissione provinciale.
Titolo IV
Casi particolari di assegnazione
Art. 12
Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero
1. Se i terreni di cui alla presente legge sono di proprietà di lavoratori emigrati o trasferiti all'estero i termini previsti dall'articolo 5 sono raddoppiati.
2. Se i soggetti di cui al precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo con le modalità previste dal precedente articolo 7, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.
3. Entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati sono tenuti ad avviare le prescrizioni contenute nel piano di sviluppo presentato ai sensi del comma 2 lettera c) dell'articolo 7.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 13
Piccoli proprietari con reddito inferiore i tremila euro
1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell' IRPEF non superi i tremila euro, termini previsti dall'articolo 5 sono raddoppiati.
2. Se i soggetti di cui al precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.
3. La presentazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale da parte dei piccoli proprietari avviene entro 180 giorni dalla scadenza del biennio.
4. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui alli art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 .
Art. 14
Assegnazione di terreni ad enti pubblici
1. L'assegnazione dei terreni di cui alla presente legge può avvenire anche in favore di enti pubblici, quando l'intervento sia diretto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e non sia possibile prevedere altra forma di intervento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza,efficienza ed efficacia dell'azione.
2. La domanda di assegnazione contiene gli elementi previsti dall'articolo 7 comma 2, nonché la documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee capacità professionali.
3. La procedura di assegnazione avviene secondo le previsioni di cui all'articolo 9 ed i rapporti fra proprietari ed ente assegnatario sono regolati dall'articolo 10.
4. Gli enti pubblici assegnatari provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato. 5 Per il recupero delle spese sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi pubblici, gli enti pubblici assegnatari possono rivalersi sui proprietari dei terreni anche mediante rateizzazione.
Titolo V
Commissione provinciale per 1' utilizzo dei terreni incolti)
Art. 15
Costituzione della Commissione provinciale
1. Presso ogni Provincia è costituita una Commissione per 1' utilizzo dei terreni incolti composta da:
a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato;
c) un rappresentante di CONFAGRICOLTURA
d) un rappresentante COPAGRI
e) un rappresentante di CIA
f) un rappresentante COLDIRETTI
g) un rappresentante ACLI-TER
h) un rappresentante UN-SIC
i) quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia (ALACI) e dell' Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) regionale.
l) un rappresentante dell' Amministrazione provinciale.
2. I componenti la Commissione di cui al comma 1 lettere c) d) e) ed f) e i relativi supplenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali segnalano entro i termini prescritti i loro rappresentanti. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Commissione provinciale tenendo conto delle designazioni pervenute.
3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ispettorato Provinciale all'Ambiente.
Art. 16
Funzionamento della Commissione
1. La Commissione si riunisce presso la sede degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territori su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
3. Il Presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute senza diritto di voto personale regionale del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo interessati qualora lo reputi necessario in relazione alla materia da trattare.
4. In caso di perdurante assenza senza giustificato motivo di uno dei componenti la Commissione la Regione può la decadenza.
5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento.
Art. 17
Attività della Commissione provinciale
1. Rientra tra le competenze della Commissione provinciale:
a) la definizione degli elementi di comparazione indicati dall' articolo 2 comma 2 nonché la verifica per i terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi;
b) la verifica della la sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale del richiedente eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività, le unità lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo proposto di cui all' articolo 6 comma 1 lettera d) nonché la sua conformità al relativo piano di bilancio e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia;
c) la verifica delle condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell' articolo 11;
d) l'espressione del parere ai sensi dell' articolo 3 comma 2, dell' articolo 6 comma 1 e dell' articolo 7 comma 5;
e) ogni attività ritenuta necessario per definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.
2. La Commissione in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonché in caso di eventuali sopralluoghi rende la relativa comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti
1. Viene data precedenza nella erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali nazionali o comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e avvio dell' esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni agli assegnatari di terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati di età inferiore a quaranta anni.
2. Il mancato accesso ai benefici previsti dal comma precedente non pregiudica i termini di esecuzione del piano di miglioramento.
Articolo 19
(Norma Finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 15 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 22.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo
3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della competente U.P.B. dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri finanziari quantificati a regime in euro 70.000,00, nei limiti delle risorse autonome disponibili è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 20
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 .
Art. 21
Pubblicazione
1. La presente legge viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

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