martedì 24 agosto 2010

diciamo basta alla malasanità

COMUNICATO STAMPA

Noi diciamo basta alla malasanità
Da FareAmbiente una forte presa di posizione contro la malasanità

Cosenza. Il coordinamento regionale di Fare Ambiente, movimento ecologista europeo impegnato nel miglioramento della “qualità della vita”, si oppone fermamente al perdurare dei casi di malasanità in Calabria.
“È paradossale – dichiara il coordinatore regionale, Avv. Antonio Iaconetti – che una persona si rechi in ospedale per trovare la morte. E questo non tanto con riferimento agli interventi ad alto rischio, per i quali l’evento morte è altamente probabile; oggi capita sempre più spesso che un paziente deceda anche se sottoposto a ricoveri e controlli ordinari e di routine”.
L’accertamento delle responsabilità diviene quindi marginale rispetto le carenze delle strutture e degli organici. “I motivi e le disfunzioni sono ben conosciute dalle Istituzioni calabresi – continua Iaconetti – che già da cinque anni sono impegnate nell’elaborazione ed attuazione di un Piano di risanamento sanitario, in collaborazione con il Ministero della salute e quello dell’economia e delle finanze”.
“L’impegno dell’Amministrazione regionale potrebbe però essere più incisivo, per questo motivo abbiamo già presentato ai tavoli del dibattito politico due proposte di legge regionali che ci permettano di risolvere l’impasse in cui versiamo da anni”.
Le proposte di legge, redatte con la collaborazione del dott. Peter Lewis Geti dell’Università di Pisa, propongono due serie di interventi strutturali importanti e distinti.

Le vittime della malasanità. La prima proposta mira ad introdurre uno strumento di intervento economico a supporto di quanti, ritenendosi vittime della malasanità, ritengano opportuno rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Sebbene, infatti, le strutture a supporto dei Diritti del Malato, ormai diffuse su tutto il territorio nazionale, siano solitamente convenzionate con studi legali che applicano tariffe ridotte, spesse volte devono corrispondersi somme - anche ingenti - onde ottenere una perizia ed ogni altro atto urgente che debba essere predisposto nell'immediatezza del danno patito e successivamente allegato tanto alla segnalazione all'URP quanto negli atti introduttivi del giudizio (atto di citazione, querela, costituzione di parte civile...) a sostegno della fondatezza della propria posizione.
In simili casi, il costo per la predisposizione di tali atti deve essere integralmente sostenuto dal paziente/vittima, con evidente ulteriore lesione dei diritti dell'individuo-paziente. Introducendo una concreta azione di solidarietà a sostegno delle vittime della malasanità si intende così garantire il diritto al patrocinio legale gratuito a quanti, indipendentemente dalla capacità reddituale individuale e dalla strategia processuale che vogliano perseguire (azione di risarcimento in sede civile ovvero costituzione di parte civile nel processo penale), intendano far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.

Il sistema ospedaliero. Con la seconda proposta di legge si intende rimodulare il processo diagnostico e terapeutico correlando le funzioni alle strutture più appropriate, razionalizzando la spesa sanitaria nel territorio regionale. Allo stesso tempo si intende ridurre la migrazione sanitaria, anche riqualificando e convertendo le strutture già esistenti in poli specialistici ed in strutture ambulatoriali generaliste.
In particolare, viene proposta l’istituzione di un “Centro regionale specialistico in Nefrologia” e si impegnano le Istituzioni calabresi ad adeguare e sviluppare i ricoveri lungodegenti e per recupero presso l’ospedale di Mormanno, nonché razionalizzare i posti letto negli ospedali di Cetraro, Soverato e Lamezia Terme. Certo questo è un sunto molto succinto, essendo la proposta redatta ben più ampia ed articolata.
“Confidiamo – conclude Iaconetti – che l’Amministrazione regionale darà ascolto alle nostre richieste, che non vogliono tanto ricercare responsabilità e comminare sanzioni, quanto piuttosto tutelare il cittadino nel modo migliore possibile, riducendo le diseconomie e gli sprechi attuali”.
Cosenza 23 Agosto 20010

Proposta di riforma Sanità Calabrese

Proposta di legge regionale

“Programmazione e riconversione delle strutture dell’edilizia ospedaliera e sanitaria”


Relazione alla proposta

Il sistema sanitario della Nostra Regione appare eccessivamente carente e pieno di diseconomie.
Le tristemente note vicende della malasanità nei nostri ospedali sono un chiaro indice di tale disordine ed impongono una seria riflessione sulle opportunità di riconversione delle strutture.
Dall’analisi della domanda di ricovero della popolazione residente in Calabria nelle strutture della Regione e in quelle fuori Regione, che si riferiscono all’anno 2008, emergono alcuni aspetti critici che riguardano, in particolare, il tasso di ospedalizzazione che raggiunge i 225 ricoveri per 1000, di cui 153 di tipo ordinario e 72 day hospital.
Indubbiamente preoccupante la percentuale di ricoveri di tipo chirurgico fuori regione pari al 50% riguardante principalmente malattie muscolo scheletriche, circolatorie, ma anche malattie dell’apparato digerente, che sono per la metà rappresentate da interventi di tipo chirurgico.
Estremamente elevata la popolazione ultra 65 e ultra 75, che ha fatto registrare ricoveri ripetuti e di durata media superiore a 12 giorni per patologie di tipo cardiocircolatorio, neurologico e respiratorio.
I ricoveri di lungodegenza e riabilitazione rappresentano attualmente lo 0,5 per 1000 ma sono caratterizzati da durate della degenza oltre gli 80 giorni che, in una quota molto elevata, sembrano riconducibili a fabbisogni di tipo residenziale e non ospedaliero.
I ricoveri diurni in regione sono prevalentemente di carattere medico e un terzo circa presentano un solo accesso; aspetto che si conferma anche nei ricoveri dello stesso tipo in mobilità passiva.
Rilevantissimi passi in avanti sono stati compiuti successivamente all’approvazione della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), che ha previsto la possibilità, per le Regioni che presentavano situazioni di squilibrio economico-finanziario e di mancato mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale da sottoscrivere, con apposito Accordo, con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della Salute.
In data 23 aprile 2008, i Ministri della Salute e dell’Economia e Finanze e il Presidente della Giunta regionale sottoscrivono una lettera d’intenti, nella quale si conviene che la Regione, previo affiancamento di un advisor individuato dal MEF (ma con oneri a carico della Regione), avrebbe operato una ricognizione dello stato dei conti e una verifica circa l’adeguatezza dei procedimenti amministrativi e contabili, al fine di individuare e correggere eventuali carenze.
Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2008 n. 3696, le attribuzioni del Commissario delegato vengono estese anche alla definizione dei piani di rientro correlati all’accertamento dei disavanzi finanziari del periodo 2001-2007.
In particolare, il Commissario delegato realizza le seguenti azioni:
a) definizione della procedura di accorpamento, sotto il profilo amministrativo, civilistico, contabile e fiscale, delle preesistenti 11 Aziende Sanitarie Locali in 5 Aziende Sanitarie Provinciali, sancito dalla legge regionale n. 9 dell’11 maggio 2007;
b) accertamento del debito pregresso consolidato del servizio sanitario calabrese, a tutto il 31 dicembre 2007;
c) ricostruzione di un’efficiente organizzazione amministrativa, regionale e aziendale, congrua con i gravosi impegni legati al ripianamento del debito emerso.
La legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, ha autorizzato la Giunta regionale, a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare e rimodulare con il Governo l’accordo per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge. 30 dicembre 2004 n. 311, al fine di pervenire alla riorganizzazione, riqualificazione e risanamento strutturale del servizio sanitario regionale, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.
Con il decreto legge n.78 del 1 luglio 2009 e la conseguente lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri la Regione Calabria è stata diffidata a predisporre il piano di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale attesa la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, di cui al DPCM del 29 novembre 2001, e di perseguire il risanamento il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.
Le analisi di contesto predisposte nel corso del procedimento di predisposizione ed attuazione del “Piano di recupero” hanno mostrato che gli aspetti più negativi sui quali è indispensabile porre azioni di carattere correttivo sono la riduzione dei ricoveri complessivi attraverso la riduzione dell’inappropriatezza in regime ordinario, in modo particolare con il trasferimento di ricoveri in regime diurno per la componente chirurgica. Ma anche con la riduzione dei ricoveri diurni di tipo medico con un accesso che si riferiscono a prestazioni diagnostiche che potrebbero validamente essere eseguite in regime ambulatoriale. Rimodulando pertanto il processo diagnostico terapeutico e correlandolo alle funzioni e strutture più appropriate.
Per quanto riguarda la mobilità passiva, si individua un obiettivo generale volto a ridurre la migrazione sanitaria di bassa complessità.
Contemporaneamente, bisogna fare in modo che i ricoveri particolarmente complessi come quelli di ortopedia, cardiochirurgia e cardiologia interventistica trovino adeguata risposta nelle Aziende Ospedaliere della Regione.
Un significativo intervento è stato operato con Deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 16 febbraio 2010, con la quale sono stati disattivati i ricoveri in regime di degenza ordinaria e day hospital relativi alle discipline per acuti nei presidi di Mormanno, S. Marco Argentano, Chiaravalle, Soriano e Oppido Mamertina.
L’intervento appare comunque ancora insufficiente, atteso che la riconversione - senz’altro opportuna - non risponde pienamente alle concrete esigenze di ottimizzazione delle prestazioni in ambito sanitario ed ospedaliero, mantenendo comunque aperti numerosi centri di cura con posti letto ampiamente al di sotto dei 120, requisito nazionale per strutture pubbliche per acuti previsto dall’articolo 3 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724.
Al fine di rispondere in modo adeguato alla citata esigenza di rientro nei parametri economico-finanziari e nei livelli essenziali delle prestazioni come definiti dalla legislazione nazionale, la presente proposta di legge introduce il criterio della programmazione nell’ambito dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera nel Piano Regionale per la Salute (PRS), richiedendo che la Giunta individui annualmente, nel rispetto dei limiti vigenti, il fabbisogno regionale tanto dal punto di vista delle strutture quanto delle discipline (art. 2).
In tal modo, si ritiene, sarà possibile operare un più efficace ed efficiente monitoraggio delle necessità sanitarie della Regione, rispondendovi in modo adeguato e coordinato sia in sede di costruzione di nuove strutture ovvero di ampliamento di quelle esistenti (art. 3), sia consentendo la predisposizione periodica di programmi e piani per la riconversione (art. 4).
Nell’ottica di una concreta ed efficace riorganizzazione del sistema ospedaliero regionale, inoltre, vengono proposti alcuni rilevanti interventi strutturali.
In primo luogo si rileva l’opportunità di disattivare i ricoveri in regime di degenza ordinaria e day hospital relativi alle discipline per acuti nei presidi di Taurianova e Palmi.
Ed invero tali presidi hanno registrato, nel 2009, la più bassa quota di ricoveri per acuzie a livello regionale.
Dalla “Analisi propedeutica alla riorganizzazione complessiva” predisposta dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, allegata alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 87/2010, si rileva che nello scorso anno sono stati effettuati appena 13 ricoveri in “Medicina generale” e 7 in “Nefrologia” presso il P.O. “F. Pentimalli” di Palmi; 18 ricoveri in “Medicina generale” presso il P.O. “Principessa di Piemonte” di Taurianova.
Deve con rammarico rilevarsi che, nel 2008, il P.O. di Taurianova presentava il più alto numero di ricoveri in Emodialisi. Tale numero è tragicamente crollato nel 2009 (cfr. Tab. 1).
La Regione ha quindi perso la preziosa occasione di procedere alla riconversione di un Presidio in centro specialistico regionale nella predetta disciplina, favorendo una migrazione intra-regionale.
A meno di recuperare tale vocazione, non vi sono ragioni apparenti per mantenere in esercizio una struttura che presenti un carico operativo talmente ridotto.

Tab. 1 - Posti letto 2008 e 2009 - Emodialisi
Denominazione azienda PL 2008 PL2009
Osp. Gen. di Lungro 8 0
Osp. S. Marco Argentano 2 0
P.O. “Principessa di Savoia” 12 0
Osp. “Scillesi d’America” 6 0
Fonte: All. 1 - DGR n. 87/2010

Al contrario, il P.O. di Palmi ha mantenuto invariato il numero di ricoveri in Nefrologia (cfr. Tab. 2), a fronte di una massiccia emigrazione (pari al 27% dei ricoveri in Regione).
La riconversione del Presidio in centro specialistico regionale si appalesa quale opportunità facilmente realizzabile in tempi brevi e con limitata incidenza sull’Erario regionale.

Tab. 2 - Posti letto 2008 e 2009 - Nefrologia
Denominazione azienda PL 2008 PL2009
Osp. S. Marco Argentano 4 1
P.O. “F. Pentimalli” 7 7
Fonte: All. 1 - DGR n. 87/2010

Al tempo stesso, il P.O. di Mormanno ha accertato un elevato numero di ricoveri in Lungodegenza (cfr. Tab. 3) e Riabilitazione (cfr. Tab. 4), registrando in quest’ultima disciplina un lieve aumento.
In contrapposizione con quanto ritenuto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 87/2010, sembra essenziale potenziare tale reparto, al fine di rispondere in modo efficace alla potenziale crescita di ricoveri lungodegenti ovvero in recupero e riabilitazione.

Tab. 3 - Posti letto 2008 e 2009 - Lungodegenza
Denominazione azienda PL 2008 PL2009
Osp. Gen di Lungro 32 32
Osp. di Mormanno 16 16
Osp. di Chiaravalle centrale 4 4
P.O. di Soriano Calabro 0 10
Osp. Scillesi d’America 16 16
Fonte: All. 1 - DGR n. 87/2010

Tab. 4 - Posti letto 2008 e 2009 - Recupero e Riabilitazione
Denominazione azienda PL 2008 PL2009
Osp. di Mormanno 28 32
Osp. di Chiaravalle centrale 8 8
Osp. Basso Ionio Soverato 2 2
P.O. di Soriano Calabro 10 10
Osp. Scillesi d’America 16 16
Fonte: All. 1 - DGR n. 87/2010

Un discorso specifico merita di essere affrontato con riferimento al P.O. di Cetraro, indubbiamente il primo centro regionale per numero di posti letto (cfr. All. 1, DGR n. 87/2010), con i 103 ricoveri effettuati nel 2009.
Tale struttura necessita, insieme agli Ospedali di Soverato e Lamezia Terme (entrambi con 102 ricoveri nel 2009), di un adeguato piano di adeguamento e sviluppo, per far fronte all’ingente domanda di posti letto per ricoveri.
Tuttavia tale risposta da parte delle Istituzioni regionali dovrà comportare altresì un ripensamento delle scelte programmatiche della Regione, atteso che «i posti letto per acuti delle strutture pubbliche e private accreditate concorrono, su base complessiva regionale, al conseguimento dello standard di 4 posti letto ogni mille abitanti stabilito dal Piano Regionale per la Salute, rimanendo inalterato il rapporto percentuale tra posti letto pubblici e privati accreditati per acuti, fino alla concorrenza massima del 32% di posti letto privati accreditati sul totale dei posti letto per acuti esistenti alla data del 31.12.2003» (art. 8, l. r. n. 11/2004).
Stante l’invarianza del rapporto tra posti letto e popolazione, la riconversione di alcune strutture ospedaliere regionali pubbliche potrà essere perseguita solo attraverso la riallocazione dei posti letto, previa chiusura ovvero riduzione dei posti letto presso le strutture di minore dimensione, ovvero attraverso la rimodulazione del rapporto intercorrente tra posti letto e popolazione regionale.
Ne consegue che la copertura finanziaria di tale progetto potrà essere individuata non soltanto in sede di approvazione del bilancio regionale, ma anche tramite un’apposita riallocazione delle risorse stanziate in favore delle strutture ospedaliere disattivate ovvero ridotte nelle funzioni.


Titolo I
Principi e finalità

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Calabria assicura alla popolazione residente nel territorio regionale i migliori livelli di assistenza sanitaria ed ospedaliera in ambito territoriale regionale, in rapporto alle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nonché nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, nel rispetto dei criteri indicati con la legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, recante “Riordino del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale”, integra e modifica quanto disposto dalla legislazione regionale in materia sanitaria con particolare riferimento a:
a) programmazione e riconversione in materia di edilizia ospedaliera e sanitaria;
b) organizzazione ed ordinamento del Servizio sanitario regionale;
c) erogazione delle prestazioni.

Titolo II
Edilizia sanitaria

Capo I
Programmazione dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera

Art. 2
Introduzione della programmazione nell’ambito dell’edilizia sanitaria ed ospedaliera
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, dopo le parole: «intestazione con i servizi di assistenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle linee di sviluppo tendenziale dell’edilizia ospedaliera».

2. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 11/2004, dopo le parole: «obiettivi definiti dal Piano Regionale per la Salute» sono aggiunte le seguenti: «, nonché l’efficienza e l’efficacia del sistema ospedaliero».

Capo II
Criteri per la realizzazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere

Art. 3
Realizzazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere
1. Per la realizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché per l’ampliamento delle strutture esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge ____________________________________________, acquisisce preventivamente il parere della Giunta regionale sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale per la Salute di cui alla l.r. n. 11/2004, viene individuato, su base annuale, il fabbisogno di posti letto per tipologia di struttura e per settori specialistici di attività.

Art. 4
Riconversione delle strutture
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 11/2004, è aggiunta la seguente: «e) elabora il piano di adeguamento dell’offerta sanitaria, proponendo gli interventi di riconversione delle strutture sanitarie alla luce del fabbisogno reale rilevato dalle Aziende Sanitarie Provinciali».

Titolo III
Interventi strutturali nella rete dei servizi

Art. 5
Disattivazione ricoveri per degenza ordinaria e day hospital
1. I ricoveri in regime di degenza ordinaria e day hospital relativi alle discipline per acuti nei presidi di Taurianova e Palmi sono disattivati.

2. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate provvedono alla disattivazione dei suddetti ricoveri entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, assicurando un adeguato livello delle attività assistenziali erogate ai cittadini durante il periodo di riconversione.

Art. 6
Istituzione di un centro regionale specialistico in Nefrologia
1. Il presidio ospedaliero “F. Pentimalli” di Palmi è riconvertito in centro specialistico regionale per la Nefrologia.

2. L’azienda sanitaria ed ospedaliera interessata procede alla redazione di un “Piano di riconversione”, per la rilevazione delle potenzialità della struttura esistente e delle criticità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. La Giunta regionale approva, formulando le proprie osservazioni, il Piano di riconversione, quantificando l’ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione del processo.

3. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano di riconversione, fino alla conclusione del procedimento.

4. Nei tre anni successivi alla conclusione della riconversione della struttura, la Giunta relaziona annualmente al Consiglio sull’efficienza della struttura e l’efficacia della riconversione, formulando le proposte per migliorare il servizio specialistico erogato. Il Consiglio, assunte le necessarie informazioni, può approvare oppure modificare la proposta della Giunta.

Art. 7
Adeguamento e sviluppo dei ricoveri lungodegenti e per recupero presso l’ospedale di Mormanno
1. L’azienda ospedaliera di Mormanno, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali sui posti letto, redige un “Piano di adeguamento e sviluppo” dei reparti per ricoveri lungodegenti e per recupero, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. La Giunta regionale approva tale Piano, formulando le proprie osservazioni e quantificando le risorse ed i tempi necessari per la realizzazione del progetto.

3. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano, fino alla conclusione del procedimento.

4. Nei tre anni successivi alla conclusione dell’adeguamento e sviluppo dei reparti interessati, la Giunta relaziona annualmente al Consiglio sull’efficienza e l’efficacia dell’intervento, formulando le proposte per migliorare il servizio. Il Consiglio, assunte le necessarie informazioni, può approvare oppure modificare la proposta della Giunta.

Art. 8
Adeguamento e sviluppo dei posti letto negli ospedali di Cetraro, Soverato e Lamezia Terme
1. Le aziende ospedaliere di Cetraro, Soverato e Lamezia Terme, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali sui posti letto, redigono un “Piano di adeguamento e sviluppo” dei posti letto disponibili per ciascuna disciplina, in accordo con le tendenze della domanda di ricoveri, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. La Giunta regionale approva tali Piani, formulando le proprie osservazioni e quantificando le risorse ed i tempi necessari per la realizzazione dei progetti.

3. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei Piani, fino alla conclusione del procedimento.

4. Nei tre anni successivi alla conclusione dell’adeguamento e sviluppo dei reparti interessati, la Giunta relaziona annualmente al Consiglio sull’efficienza e l’efficacia degli interventi.

Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 9
Responsabilità del Direttore Generale
1. Il mancato rispetto da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere delle predette disposizioni comporta la decadenza dalle proprie funzioni da parte del Direttore Generale.

Art. 10
Norme transitorie
1. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere interessate assicurano un adeguato livello delle attività assistenziali erogate ai cittadini durante il periodo di attuazione dei Piani di riconversione ovvero di adeguamento e sviluppo.

Art. 11
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione delle misure previste dalla presente legge regionale si fa fronte attraverso uno stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2010, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) UPB 6.1.01.01 (Spese inerenti al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale) del bilancio regionale, nonché con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)
Avv. Antonio Iaconetti

"Misure a sostegno delle vittime della malasanità"

Proposta di legge regionale

"Misure a sostegno delle vittime della malasanità"


Relazione alla proposta

La Nostra Regione è stata recentemente al centro di numerose indagini da parte della polizia giudiziaria in ordine a numerosi casi di malasanità, il più delle volte tragicamente conclusi con il decesso dei pazienti.
Senza bisogno di arrivare a simili epigoni, la malasanità è definibile quale "carenze nelle prestazione dei servizi professionali in ambito medico e sanitario che cagionino un danno immediato oppure differito nel tempo al soggetto beneficiario della prestazione stessa" [Cfr. Joseph C. Segen, Concise Dictionary of Modern Medicine, New York, McGraw-Hill, 2006].
Evidentemente, la "carenza nella prestazione" comporta una insoddisfazionia e del paziente relativamente ai servizi proposti da una struttura ospedaliera non necessariamente dovuta alla morte del paziente, ma anche ad imperizia o negligenza medica, vitto e alloggio non conformi, condizioni igieniche o strutturali precarie, attrezzature manchevoli, ecc., in palese contrasto con le previsioni legislative, nonché il rispetto dell'arte medica.
In tal senso, la malasanità viene oggi individuata dalla contemporanea presenza di un obbligo dovuto e violato e dal riconoscimento eziologico secondo cui tale violazione abbia comportato danno al paziente (che può essere sia immediato che differito nel tempo) [Rick Daniels, Nursing Fundamentals: Caring & Clinical Decision Making, Cengage Learning, 2003].
Ed invero, tale disagio si affianca al malessere già sofferto dal paziente per il manifestarsi di una patologia, svilendo non solo la dignità della persona umana (art. 2 Cost.), ma anche la piena e corretta espressione del diritto alla salute di cui è titolare ciascun individuo (art. 32 Cost.).
Le Istituzioni si sono mobilitate, a tutti i livelli di governo, per garantire ed assicurare che tale diritto fondamentale non subisca improprie vanificazioni da parte di personale medico e sanitario incurante, predisponendo una nutrita serie di strumenti a tutela del malato, per supportarlo nella risoluzione dei problemi sanitari di ogni giorno, siano essi piccoli o grandi.
Nasce così, nel 1980, il Tribunale per i Diritti del Malato, associazione di livello mondiale, che siede di diritto nell'ONU e nell'Unione Europea, per tutelare i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire a una più umana e razionale organizzazione del servizio sanitario, riunendo cittadini attivi e seriamente interessati a supportare un bacino di utenti pressoché sterminato e variegato.
Tuttavia, in ambito europeo, si rileva che ogni sistema sanitario nazionale agisce in modo differente con riguardo ai diritti dei pazienti predisponendo carte dei diritti dei malati, specifiche leggi, regolamenti amministrativi, carte dei servizi, istituzioni (es. il difensore civico), procedure giudiziali e stragiudiziali. Altri possono non avere niente di tutto questo.
Il 15 ottobre 2002, veniva quindi presentata a Bruxelles una "Carta Europea dei Diritti del Malato", diretta ad «aumentare il livello di protezione dei diritti dei malati e dei cittadini nei differenti contesti nazionali e può inoltre essere uno strumento per una armonizzazione dei sistemi sanitari nazionali che favorisca i diritti dei pazienti e dei cittadini» (Cfr. il Preambolo).
La presente proposta di legge regionale prende atto delle esistenti procedure e strumenti, affiancando una specifica misura economica a supporto di quanti, ritenendosi vittime della malasanità, ritengano opportuno rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Difatti, la disciplina statale attualmente vigente prevede che l'utente che si ritenga vittima della malasanità si rivolga all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ospedale presentando un'apposita segnalazione corredata da tutto il materiale ritenuto idoneo a supportare la propria lagnanza. Ricevuta la segnalazione, l’ufficio aprirà un’istruttoria e invierà la segnalazione del paziente al Direttore Sanitario dell’organismo, oppure al Direttore dell’Unità Operativa responsabile (nel caso si tratti di un caso clinico), oppure al Responsabile Servizio Alberghiero (se la segnalazione concerne il vitto o le condizioni generali della struttura).
Entro il tempo massimo di 30 giorni, più altri 15 se si appura che serve un’indagine approfondita che coinvolge altri fattori o aziende esterni alla struttura, la Struttura dovrà esprimere una propria posizione in risposta alla segnalazione.
Quando la struttura sarà pronta con una risposta che ritiene esaustiva e soddisfacente, concordata e controfirmata dal Direttore Sanitario o Amministrativo, contatterà l’utente che, se non si sentirà accontentato, potrà avvalersi di un’azione legale. A questo proposito alcuni ospedali predispongono di un Ufficio Affari Legali interno, coordinato con l’URP, e persino, a volte, di un Perito interno, contattabile direttamente dal cliente.
In caso di reale necessità, tuttavia, i professionisti del settore legale suggeriscono di perseguire anche la via giudiziaria in sede civile o penale al fine di accertare le responsabilità della Struttura ovvero del Personale medico e sanitario, anche chiedendo il risarcimento del danno subito.
Le strutture a supporto dei Diritti del Malato - ormai diffusamente presenti su tutto il territorio nazionale - oltre ad indirizzare l'utente nella redazione della segnalazione all'URP, sono solitamente convenzionate con studi legali che applicano tariffe ridotte.
Ciò non esclude, comunque, che spesse volte si debbano corrispondere somme - anche ingenti - onde ottenere una perizia ed ogni altro urgente che debba essere predisposto nell'immediatezza del danno patito e successivamente allegato tanto alla segnalazione all'URP quanto negli atti introduttivi del giudizio (atto di citazione, querela, costituzione di parte civile...) a sostegno della fondatezza della propria posizione.
In simili ipotesi, il costo per la predisposizione di tali atti deve essere integralmente sostenuto dal paziente/vittima, con evidente ulteriore vulnus dei diritti dell'individuo/paziente.
La presente proposta di legge vuole quindi introdurre una concreta azione di solidarietà a sostegno delle vittime della malasanità, garantendo il diritto al patrocinio legale gratuito a quanti, indipendentemente dalla capacità reddituale individuale e dalla strategia processuale che vogliano perseguire (azione di risarcimento in sede civile ovvero costituzione di parte civile nel processo penale), intendano far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.
Viene pertanto proposta l'istituzione, in convenzione con gli Ordini degli Avvocati, di un apposito Albo degli avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà per le vittime della malasanità previsto con il quale sostenerne le azioni in sede giudiziaria.
Ma non solo.
Il Fondo garantisce un supporto anche nella fase prodromica all'avvio dell'azione giudiziaria, in particolare con riferimento alle richieste di consulenza tecnica di parte ovvero di consulenza che si rivelino necessarie già in sede di segnalazione del disservizio all'URP.
La Convenzione, stipulata tra la Regione e gli Ordini degli Avvocati, inoltre, comporta una predeterminazione degli onorari dei professionisti che dovranno essere specificamente approvati dallo stesso all'atto dell'iscrizione all'apposito Albo istituito.
Al tempo stesso, vengono individuate le modalità di accesso ai finanziamenti anche in favore dei soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma che non possano comunque sostenere le spese di un giudizio.
Con proprio regolamento, la Giunta dovrà conseguentemente definire i criteri e le modalità per il recupero dei contributi e la loro restituzione nei soli casi in cui a favore della vittima sia disposto il pagamento delle spese processuali sostenute ovvero nel caso in cui siano successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.
Evidentemente nelle due ipotesi individuate, la copertura delle spese di assistenza legale da parte della Regione appare incongruo, in quanto, nel primo caso, con sentenza, viene disposta a suo favore il risarcimento delle spese di giudizio sofferte; nel secondo caso, invece, un successivo procedimento giudiziario reso nei confronti del beneficiario della copertura delle spese di assistenza legale ne rivela la condotta palesemente fraudolenta e mistificatrice, tale da far venir meno l'interesse e l'opportunità per la Regione di sostenerne le ragioni in giudizio.
La proposta è altresì corredata da una clausola valutativa posta a chiusura del sistema, con la quale si richiede alla Giunta regionale di informare annualmente il Consiglio circa le modalità di funzionamento del Fondo, indicando, tra le altre, il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo, la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari.
In tal modo sarà possibile anche rimodulare l'entità del finanziamento negli anni successivi.

In considerazione dell'elevato numero di casi di malasanità si ritiene opportuno dotare il Fondo di una somma iniziale di 1 milione di Euro, da individuare e destinare nella successiva legge di bilancio e finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale n. 8/2002 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria").
Ai senso della predetta disciplina, infatti, «le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio o alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa».



Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Calabria riconosce che le carenze nelle prestazione dei servizi professionali in ambito medico e sanitario che cagionino un danno immediato oppure differito nel tempo al soggetto beneficiario della prestazione stessa costituiscono una violazione ai limiti imposti dal rispetto della persona umana e del diritto alla salute, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

2. La Regione, al fine di tutelare la dignità e l'integrità fisica e psichica dei malati, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di carenze nelle prestazioni e di violazione dei diritti espressi nella Carta europea dei diritti del malato.

3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime della malasanità, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.


Art. 2
Fondo di solidarietà per le vittime della malasanità
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime della malasanità (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 4, provvede a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
a) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
b) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.


Art. 3
Convenzione per l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà

1. La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori della Calabria al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) le modalità di individuazione dei professionisti;
b) le modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che operano per contrastare il fenomeno della malasanità;
c) modalità di periodico aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;
d) modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.

Art. 4
Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.


Art. 5
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione, con cadenza annuale, contenente le seguenti informazioni:
a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
b) l'entità del contributo;
c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori della Calabria.


Art. 6
Norma finanziaria
1. All'istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle vittime della malasanità, il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2010, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) UPB 6.1.01.01 (Spese inerenti al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Avv. Antonio Iaconetti