martedì 24 agosto 2010

"Misure a sostegno delle vittime della malasanità"

Proposta di legge regionale

"Misure a sostegno delle vittime della malasanità"


Relazione alla proposta

La Nostra Regione è stata recentemente al centro di numerose indagini da parte della polizia giudiziaria in ordine a numerosi casi di malasanità, il più delle volte tragicamente conclusi con il decesso dei pazienti.
Senza bisogno di arrivare a simili epigoni, la malasanità è definibile quale "carenze nelle prestazione dei servizi professionali in ambito medico e sanitario che cagionino un danno immediato oppure differito nel tempo al soggetto beneficiario della prestazione stessa" [Cfr. Joseph C. Segen, Concise Dictionary of Modern Medicine, New York, McGraw-Hill, 2006].
Evidentemente, la "carenza nella prestazione" comporta una insoddisfazionia e del paziente relativamente ai servizi proposti da una struttura ospedaliera non necessariamente dovuta alla morte del paziente, ma anche ad imperizia o negligenza medica, vitto e alloggio non conformi, condizioni igieniche o strutturali precarie, attrezzature manchevoli, ecc., in palese contrasto con le previsioni legislative, nonché il rispetto dell'arte medica.
In tal senso, la malasanità viene oggi individuata dalla contemporanea presenza di un obbligo dovuto e violato e dal riconoscimento eziologico secondo cui tale violazione abbia comportato danno al paziente (che può essere sia immediato che differito nel tempo) [Rick Daniels, Nursing Fundamentals: Caring & Clinical Decision Making, Cengage Learning, 2003].
Ed invero, tale disagio si affianca al malessere già sofferto dal paziente per il manifestarsi di una patologia, svilendo non solo la dignità della persona umana (art. 2 Cost.), ma anche la piena e corretta espressione del diritto alla salute di cui è titolare ciascun individuo (art. 32 Cost.).
Le Istituzioni si sono mobilitate, a tutti i livelli di governo, per garantire ed assicurare che tale diritto fondamentale non subisca improprie vanificazioni da parte di personale medico e sanitario incurante, predisponendo una nutrita serie di strumenti a tutela del malato, per supportarlo nella risoluzione dei problemi sanitari di ogni giorno, siano essi piccoli o grandi.
Nasce così, nel 1980, il Tribunale per i Diritti del Malato, associazione di livello mondiale, che siede di diritto nell'ONU e nell'Unione Europea, per tutelare i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire a una più umana e razionale organizzazione del servizio sanitario, riunendo cittadini attivi e seriamente interessati a supportare un bacino di utenti pressoché sterminato e variegato.
Tuttavia, in ambito europeo, si rileva che ogni sistema sanitario nazionale agisce in modo differente con riguardo ai diritti dei pazienti predisponendo carte dei diritti dei malati, specifiche leggi, regolamenti amministrativi, carte dei servizi, istituzioni (es. il difensore civico), procedure giudiziali e stragiudiziali. Altri possono non avere niente di tutto questo.
Il 15 ottobre 2002, veniva quindi presentata a Bruxelles una "Carta Europea dei Diritti del Malato", diretta ad «aumentare il livello di protezione dei diritti dei malati e dei cittadini nei differenti contesti nazionali e può inoltre essere uno strumento per una armonizzazione dei sistemi sanitari nazionali che favorisca i diritti dei pazienti e dei cittadini» (Cfr. il Preambolo).
La presente proposta di legge regionale prende atto delle esistenti procedure e strumenti, affiancando una specifica misura economica a supporto di quanti, ritenendosi vittime della malasanità, ritengano opportuno rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Difatti, la disciplina statale attualmente vigente prevede che l'utente che si ritenga vittima della malasanità si rivolga all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ospedale presentando un'apposita segnalazione corredata da tutto il materiale ritenuto idoneo a supportare la propria lagnanza. Ricevuta la segnalazione, l’ufficio aprirà un’istruttoria e invierà la segnalazione del paziente al Direttore Sanitario dell’organismo, oppure al Direttore dell’Unità Operativa responsabile (nel caso si tratti di un caso clinico), oppure al Responsabile Servizio Alberghiero (se la segnalazione concerne il vitto o le condizioni generali della struttura).
Entro il tempo massimo di 30 giorni, più altri 15 se si appura che serve un’indagine approfondita che coinvolge altri fattori o aziende esterni alla struttura, la Struttura dovrà esprimere una propria posizione in risposta alla segnalazione.
Quando la struttura sarà pronta con una risposta che ritiene esaustiva e soddisfacente, concordata e controfirmata dal Direttore Sanitario o Amministrativo, contatterà l’utente che, se non si sentirà accontentato, potrà avvalersi di un’azione legale. A questo proposito alcuni ospedali predispongono di un Ufficio Affari Legali interno, coordinato con l’URP, e persino, a volte, di un Perito interno, contattabile direttamente dal cliente.
In caso di reale necessità, tuttavia, i professionisti del settore legale suggeriscono di perseguire anche la via giudiziaria in sede civile o penale al fine di accertare le responsabilità della Struttura ovvero del Personale medico e sanitario, anche chiedendo il risarcimento del danno subito.
Le strutture a supporto dei Diritti del Malato - ormai diffusamente presenti su tutto il territorio nazionale - oltre ad indirizzare l'utente nella redazione della segnalazione all'URP, sono solitamente convenzionate con studi legali che applicano tariffe ridotte.
Ciò non esclude, comunque, che spesse volte si debbano corrispondere somme - anche ingenti - onde ottenere una perizia ed ogni altro urgente che debba essere predisposto nell'immediatezza del danno patito e successivamente allegato tanto alla segnalazione all'URP quanto negli atti introduttivi del giudizio (atto di citazione, querela, costituzione di parte civile...) a sostegno della fondatezza della propria posizione.
In simili ipotesi, il costo per la predisposizione di tali atti deve essere integralmente sostenuto dal paziente/vittima, con evidente ulteriore vulnus dei diritti dell'individuo/paziente.
La presente proposta di legge vuole quindi introdurre una concreta azione di solidarietà a sostegno delle vittime della malasanità, garantendo il diritto al patrocinio legale gratuito a quanti, indipendentemente dalla capacità reddituale individuale e dalla strategia processuale che vogliano perseguire (azione di risarcimento in sede civile ovvero costituzione di parte civile nel processo penale), intendano far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.
Viene pertanto proposta l'istituzione, in convenzione con gli Ordini degli Avvocati, di un apposito Albo degli avvocati patrocinanti per il Fondo di solidarietà per le vittime della malasanità previsto con il quale sostenerne le azioni in sede giudiziaria.
Ma non solo.
Il Fondo garantisce un supporto anche nella fase prodromica all'avvio dell'azione giudiziaria, in particolare con riferimento alle richieste di consulenza tecnica di parte ovvero di consulenza che si rivelino necessarie già in sede di segnalazione del disservizio all'URP.
La Convenzione, stipulata tra la Regione e gli Ordini degli Avvocati, inoltre, comporta una predeterminazione degli onorari dei professionisti che dovranno essere specificamente approvati dallo stesso all'atto dell'iscrizione all'apposito Albo istituito.
Al tempo stesso, vengono individuate le modalità di accesso ai finanziamenti anche in favore dei soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma che non possano comunque sostenere le spese di un giudizio.
Con proprio regolamento, la Giunta dovrà conseguentemente definire i criteri e le modalità per il recupero dei contributi e la loro restituzione nei soli casi in cui a favore della vittima sia disposto il pagamento delle spese processuali sostenute ovvero nel caso in cui siano successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.
Evidentemente nelle due ipotesi individuate, la copertura delle spese di assistenza legale da parte della Regione appare incongruo, in quanto, nel primo caso, con sentenza, viene disposta a suo favore il risarcimento delle spese di giudizio sofferte; nel secondo caso, invece, un successivo procedimento giudiziario reso nei confronti del beneficiario della copertura delle spese di assistenza legale ne rivela la condotta palesemente fraudolenta e mistificatrice, tale da far venir meno l'interesse e l'opportunità per la Regione di sostenerne le ragioni in giudizio.
La proposta è altresì corredata da una clausola valutativa posta a chiusura del sistema, con la quale si richiede alla Giunta regionale di informare annualmente il Consiglio circa le modalità di funzionamento del Fondo, indicando, tra le altre, il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo, la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari.
In tal modo sarà possibile anche rimodulare l'entità del finanziamento negli anni successivi.

In considerazione dell'elevato numero di casi di malasanità si ritiene opportuno dotare il Fondo di una somma iniziale di 1 milione di Euro, da individuare e destinare nella successiva legge di bilancio e finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale n. 8/2002 ("Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria").
Ai senso della predetta disciplina, infatti, «le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio o alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa».



Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Calabria riconosce che le carenze nelle prestazione dei servizi professionali in ambito medico e sanitario che cagionino un danno immediato oppure differito nel tempo al soggetto beneficiario della prestazione stessa costituiscono una violazione ai limiti imposti dal rispetto della persona umana e del diritto alla salute, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

2. La Regione, al fine di tutelare la dignità e l'integrità fisica e psichica dei malati, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di carenze nelle prestazioni e di violazione dei diritti espressi nella Carta europea dei diritti del malato.

3. La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime della malasanità, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.


Art. 2
Fondo di solidarietà per le vittime della malasanità
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime della malasanità (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 4, provvede a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:
a) a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;
b) i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.


Art. 3
Convenzione per l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà

1. La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori della Calabria al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) le modalità di individuazione dei professionisti;
b) le modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, che operano per contrastare il fenomeno della malasanità;
c) modalità di periodico aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;
d) modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.

Art. 4
Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.


Art. 5
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione, con cadenza annuale, contenente le seguenti informazioni:
a) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;
b) l'entità del contributo;
c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;
e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;
f) il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori della Calabria.


Art. 6
Norma finanziaria
1. All'istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle vittime della malasanità, il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2010, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) UPB 6.1.01.01 (Spese inerenti al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Avv. Antonio Iaconetti

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