domenica 30 dicembre 2012



tartarugafalunga



FareAmbiente



Il 28 dicembre 2012 alle ore 13, il responsabile nazionale di FareAmbiente Salvatore Grillo ha presentato al Procuratore della Repubblica di Roma l’accluso esposto nel quale si chiede l’apertura di una azione legale contro il Governo della repubblica dell’India per il reato di sequestro di persona ed inoltre si richiama l’attenzione sul fatto che l’eventuale rientro dei due Marò italiani in India costituirebbe una prosecuzione di reato e, quindi, ogni azione rivolta al verificarsi di questo evento deve ritenersi nulla mentre per chi intende farla eseguire  si configurerebbe il reato di favoreggiamento. Inoltre nell’esposto il dirigente di FareAmbiente chiede il ritiro cautelativo dei passaporti ai Marò.  

Testo dell’esposto
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Roma

Il sottoscritto Grillo Salvatore domiciliato per questo atto presso la sede dell’Associazione ambientalista FareAmbiente con sede in Roma via Tacito  50,  associazione della quale è responsabile nazionale del dipartimento “diritti civili”, si rivolge alla S.V.I. per presentare un esposto contro i rappresentanti della Repubblica dell’India i quali, come si è appreso dalla stampa e da ampi e particolareggiati servizi televisivi, hanno tenuto in segregazione per parecchi mesi, operando un vero sequestro di persona, due cittadini italiani, arrestati dalle loro forze di polizia dopo averli indotti con l’inganno nel territorio indiano, contestando loro un reato che avrebbero commesso a bordo di una nave italiana che navigava in acque internazionali. 
Ad avviso dello scrivente e della propria associazione, che è portatrice di interessi collettivi riguardanti i valori della libertà, della democrazia e della legalità, i comportamenti delle autorità della citata repubblica sono stati lesivi non solamente dei principi di diritto  internazionale, sanciti dalle organizzazioni a cui sia l’Italia che la Repubblica dell’India fanno parte e sui quali si reggono i rapporti tra i popoli, ma hanno violato il diritto dei nostri due concittadini ad essere sottoposti al giudizio del loro giudice naturale, che in questo caso è quello del loro Paese, cioè la Magistratura italiana.
Alla luce di quanto sopra esposto, ove mai la S.V.I. dovesse convenire con le tesi del sottoscritto, consequenziale sarebbe ritenere illegale qualunque azione si dovesse compiere nei prossimi giorni, anche se discendente da accordi sottoscritti da autorità italiane, accordi che dovrebbero ritenersi nulli se da questi dovesse derivare la continuazione del reato perpetrato dall’autorità Indiana, mentre il loro espletamento verrebbe a configurare una attività sostanzialmente  complice.
Di conseguenza a ciò, piaccia alla S.V.I. di prendere in considerazione l’ipotesi di un intervento atto ad impedire anche il possibile espletamento della volontà personale dei due italiani in questione, ammesso che si dovesse verificare, eventualmente rivolta ad affrontare, per lealtà verso una  parola data, la continuazione di una ingiusta segregazione che, ad avviso del sottoscritto, andrebbe fermata con ogni mezzo, anche con il blocco dei titoli di espatrio, per impedire il ripresentarsi di una condizione di partecipazione passiva alla consumazione di un reato. 
Nella convinzione di avere, con il presente esposto, operato nell’interesse dei valori per i quali il sottoscritto si batte unitamente alla sua associazione,  l’occasione è utile per inviare molti distinti saluti   

Roma 28 dicembre 2012                Salvatore Grillo 




FareAmbiente coordinamento nazionale
via Tacito, 50   00193  Roma
tel e fax: 06/484409
info@fareambiente.it
PEC: presidenzafareambiente@pec.it

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FareAmbiente



Il 28 dicembre 2012 alle ore 13, il responsabile nazionale di FareAmbiente Salvatore Grillo ha presentato al Procuratore della Repubblica di Roma l’accluso esposto nel quale si chiede l’apertura di una azione legale contro il Governo della repubblica dell’India per il reato di sequestro di persona ed inoltre si richiama l’attenzione sul fatto che l’eventuale rientro dei due Marò italiani in India costituirebbe una prosecuzione di reato e, quindi, ogni azione rivolta al verificarsi di questo evento deve ritenersi nulla mentre per chi intende farla eseguire  si configurerebbe il reato di favoreggiamento. Inoltre nell’esposto il dirigente di FareAmbiente chiede il ritiro cautelativo dei passaporti ai Marò.  

Testo dell’esposto
Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Roma

Il sottoscritto Grillo Salvatore domiciliato per questo atto presso la sede dell’Associazione ambientalista FareAmbiente con sede in Roma via Tacito  50,  associazione della quale è responsabile nazionale del dipartimento “diritti civili”, si rivolge alla S.V.I. per presentare un esposto contro i rappresentanti della Repubblica dell’India i quali, come si è appreso dalla stampa e da ampi e particolareggiati servizi televisivi, hanno tenuto in segregazione per parecchi mesi, operando un vero sequestro di persona, due cittadini italiani, arrestati dalle loro forze di polizia dopo averli indotti con l’inganno nel territorio indiano, contestando loro un reato che avrebbero commesso a bordo di una nave italiana che navigava in acque internazionali. 
Ad avviso dello scrivente e della propria associazione, che è portatrice di interessi collettivi riguardanti i valori della libertà, della democrazia e della legalità, i comportamenti delle autorità della citata repubblica sono stati lesivi non solamente dei principi di diritto  internazionale, sanciti dalle organizzazioni a cui sia l’Italia che la Repubblica dell’India fanno parte e sui quali si reggono i rapporti tra i popoli, ma hanno violato il diritto dei nostri due concittadini ad essere sottoposti al giudizio del loro giudice naturale, che in questo caso è quello del loro Paese, cioè la Magistratura italiana.
Alla luce di quanto sopra esposto, ove mai la S.V.I. dovesse convenire con le tesi del sottoscritto, consequenziale sarebbe ritenere illegale qualunque azione si dovesse compiere nei prossimi giorni, anche se discendente da accordi sottoscritti da autorità italiane, accordi che dovrebbero ritenersi nulli se da questi dovesse derivare la continuazione del reato perpetrato dall’autorità Indiana, mentre il loro espletamento verrebbe a configurare una attività sostanzialmente  complice.
Di conseguenza a ciò, piaccia alla S.V.I. di prendere in considerazione l’ipotesi di un intervento atto ad impedire anche il possibile espletamento della volontà personale dei due italiani in questione, ammesso che si dovesse verificare, eventualmente rivolta ad affrontare, per lealtà verso una  parola data, la continuazione di una ingiusta segregazione che, ad avviso del sottoscritto, andrebbe fermata con ogni mezzo, anche con il blocco dei titoli di espatrio, per impedire il ripresentarsi di una condizione di partecipazione passiva alla consumazione di un reato. 
Nella convinzione di avere, con il presente esposto, operato nell’interesse dei valori per i quali il sottoscritto si batte unitamente alla sua associazione,  l’occasione è utile per inviare molti distinti saluti   

Roma 28 dicembre 2012                Salvatore Grillo 




FareAmbiente coordinamento nazionale
via Tacito, 50   00193  Roma
tel e fax: 06/484409
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mercoledì 26 dicembre 2012

REGIONE: FARE AMBIENTE, CONSIGLIO VARI PROGETTO AREE INCOLTE


       (ANSA) - CATANZARO, 26 DIC - ''Tra gli effetti che la crisi
economica sta generando vi e' anche quello di un ritorno
all'attivita' agricola che negli ultimi decenni aveva segnato il
passo per cedere spazi e fette dell'economia agli insediamenti
industriali ed al terziario. Le istituzioni non devono farsi
trovare impreparate nelle azioni di sostegno ed assistenza a
questa nuova tendenza che coinvolge anche i giovani, soprattutto
in una regione come la Calabria dove il settore primario ha
sempre ugualmente costituito un comparto trainante per lo
sviluppo''. Lo afferma, in una nota, il coordinatore regionale
di Fare Ambiente, Antonio Iaconetti.
  ''Per questo - aggiunge - auspico che il Consiglio regionale
possa inserire ai primi punti dell'agenda politica la
discussione e l'approvazione del progetto di Legge redatto da
Fare Ambiente Calabria e depositato nella massima assise
calabrese per mezzo del consigliere Rosario Mirabelli''.
  ''Si tratta di una norma - dice ancora Iaconetti, estensore
della proposta - che recepisce i principi fissati dalla Legge
nazionale 440 del 1978 che fissa i criteri direttivi per il
recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la
determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
L'obiettivo e' quello di monitorare le aree incolte ed
abbandonate e favorirne lo sfruttamento per la produzione che
avrebbe il duplice effetto di offrire opportunita' occupazionali
e di risistemare territori altrimenti esposti al rischio
idrogeologico''.
  ''Non ho dubbi - conclude Iaconetti - che il presidente del
Consiglio regionale, Francesco Talarico, percependo l'importanza
di questo provvedimento, accogliera' l'appello di Fare Ambiente
adoperandosi per accelerare l'iter burocratico per la sua
approvazione''. (ANSA).
26 dicembre 2012

Con il ritorno all' agricoltura combattiamo la crisi


Crisi economica e ritorno ai lavori della terra

Antonio Iaconetti di Fare Ambiente sul ritorno all’agricoltura
Tra gli effetti che la crisi economica sta generando vi è anche quello di un ritorno all’attività agricola che negli ultimi decenni aveva segnato il passo per cedere spazi e fette dell’economia agli insediamenti industriali ed al terziario.

Le istituzioni non devono farsi trovare impreparate nelle azioni di sostegno ed assistenza a questa nuova tendenza che coinvolge anche i giovani, soprattutto in una regione come la Calabria dove il settore primario ha sempre ugualmente costituito un comparto trainante per lo sviluppo.
Per questo auspico che il consiglio regionale possa inserire ai primi punti dell’agenda politica la discussione e l’approvazione di un progetto di Legge redatto da Fare Ambiente Calabria e depositato nella massima assise calabrese per mezzo del consigliere Rosario Mirabelli».
E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinatore Regionale di Fare Ambiente Calabria Antonio Iaconetti.
«Si tratta di una norma – spiega Iaconetti, estensore della proposta – che recepisce i principi fissati dalla Legge nazionale 440/1978 che fissa i criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
L’obiettivo è quello di monitorare le aree incolte ed abbandonate e favorirne lo sfruttamento per la produzione che avrebbe il duplice effetto di offrire opportunità occupazionali e di risistemare territori altrimenti esposti al rischio idrogeologico.
Non ho dubbi – conclude Iaconetti - che il presidente del Consiglio Regionale Francesco Talarico, percependo l’importanza di questo provvedimento, accoglierà l’appello di Fare Ambiente adoperandosi per accelerare l’iter burocratico di approvazione del provvedimento che il nostro movimento ecologista ha proposto».
26/12/2012

Con il ritorno all' agricoltura


Crisi economica e ritorno ai lavori della terra

Antonio Iaconetti di Fare Ambiente sul ritorno all’agricoltura
Tra gli effetti che la crisi economica sta generando vi è anche quello di un ritorno all’attività agricola che negli ultimi decenni aveva segnato il passo per cedere spazi e fette dell’economia agli insediamenti industriali ed al terziario.

Le istituzioni non devono farsi trovare impreparate nelle azioni di sostegno ed assistenza a questa nuova tendenza che coinvolge anche i giovani, soprattutto in una regione come la Calabria dove il settore primario ha sempre ugualmente costituito un comparto trainante per lo sviluppo.
Per questo auspico che il consiglio regionale possa inserire ai primi punti dell’agenda politica la discussione e l’approvazione di un progetto di Legge redatto da Fare Ambiente Calabria e depositato nella massima assise calabrese per mezzo del consigliere Rosario Mirabelli».
E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinatore Regionale di Fare Ambiente Calabria Antonio Iaconetti.
«Si tratta di una norma – spiega Iaconetti, estensore della proposta – che recepisce i principi fissati dalla Legge nazionale 440/1978 che fissa i criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
L’obiettivo è quello di monitorare le aree incolte ed abbandonate e favorirne lo sfruttamento per la produzione che avrebbe il duplice effetto di offrire opportunità occupazionali e di risistemare territori altrimenti esposti al rischio idrogeologico.
Non ho dubbi – conclude Iaconetti - che il presidente del Consiglio Regionale Francesco Talarico, percependo l’importanza di questo provvedimento, accoglierà l’appello di Fare Ambiente adoperandosi per accelerare l’iter burocratico di approvazione del provvedimento che il nostro movimento ecologista ha proposto».
26/12/2012

Con


Crisi economica e ritorno ai lavori della terra

Antonio Iaconetti di Fare Ambiente sul ritorno all’agricoltura
Tra gli effetti che la crisi economica sta generando vi è anche quello di un ritorno all’attività agricola che negli ultimi decenni aveva segnato il passo per cedere spazi e fette dell’economia agli insediamenti industriali ed al terziario.

Le istituzioni non devono farsi trovare impreparate nelle azioni di sostegno ed assistenza a questa nuova tendenza che coinvolge anche i giovani, soprattutto in una regione come la Calabria dove il settore primario ha sempre ugualmente costituito un comparto trainante per lo sviluppo.
Per questo auspico che il consiglio regionale possa inserire ai primi punti dell’agenda politica la discussione e l’approvazione di un progetto di Legge redatto da Fare Ambiente Calabria e depositato nella massima assise calabrese per mezzo del consigliere Rosario Mirabelli».
E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinatore Regionale di Fare Ambiente Calabria Antonio Iaconetti.
«Si tratta di una norma – spiega Iaconetti, estensore della proposta – che recepisce i principi fissati dalla Legge nazionale 440/1978 che fissa i criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
L’obiettivo è quello di monitorare le aree incolte ed abbandonate e favorirne lo sfruttamento per la produzione che avrebbe il duplice effetto di offrire opportunità occupazionali e di risistemare territori altrimenti esposti al rischio idrogeologico.
Non ho dubbi – conclude Iaconetti - che il presidente del Consiglio Regionale Francesco Talarico, percependo l’importanza di questo provvedimento, accoglierà l’appello di Fare Ambiente adoperandosi per accelerare l’iter burocratico di approvazione del provvedimento che il nostro movimento ecologista ha proposto».
26/12/2012

Crisi economica e ritorno ai lavori della terra

Antonio Iaconetti di Fare Ambiente sul ritorno all’agricoltura
Tra gli effetti che la crisi economica sta generando vi è anche quello di un ritorno all’attività agricola che negli ultimi decenni aveva segnato il passo per cedere spazi e fette dell’economia agli insediamenti industriali ed al terziario.

Le istituzioni non devono farsi trovare impreparate nelle azioni di sostegno ed assistenza a questa nuova tendenza che coinvolge anche i giovani, soprattutto in una regione come la Calabria dove il settore primario ha sempre ugualmente costituito un comparto trainante per lo sviluppo.
Per questo auspico che il consiglio regionale possa inserire ai primi punti dell’agenda politica la discussione e l’approvazione di un progetto di Legge redatto da Fare Ambiente Calabria e depositato nella massima assise calabrese per mezzo del consigliere Rosario Mirabelli».
E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinatore Regionale di Fare Ambiente Calabria Antonio Iaconetti.
«Si tratta di una norma – spiega Iaconetti, estensore della proposta – che recepisce i principi fissati dalla Legge nazionale 440/1978 che fissa i criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
L’obiettivo è quello di monitorare le aree incolte ed abbandonate e favorirne lo sfruttamento per la produzione che avrebbe il duplice effetto di offrire opportunità occupazionali e di risistemare territori altrimenti esposti al rischio idrogeologico.
Non ho dubbi – conclude Iaconetti - che il presidente del Consiglio Regionale Francesco Talarico, percependo l’importanza di questo provvedimento, accoglierà l’appello di Fare Ambiente adoperandosi per accelerare l’iter burocratico di approvazione del provvedimento che il nostro movimento ecologista ha proposto».
26/12/2012

Crisi economica e ritorno ai lavori della terra

Antonio Iaconetti di Fare Ambiente sul ritorno all’agricoltura
Tra gli effetti che la crisi economica sta generando vi è anche quello di un ritorno all’attività agricola che negli ultimi decenni aveva segnato il passo per cedere spazi e fette dell’economia agli insediamenti industriali ed al terziario.

Le istituzioni non devono farsi trovare impreparate nelle azioni di sostegno ed assistenza a questa nuova tendenza che coinvolge anche i giovani, soprattutto in una regione come la Calabria dove il settore primario ha sempre ugualmente costituito un comparto trainante per lo sviluppo.
Per questo auspico che il consiglio regionale possa inserire ai primi punti dell’agenda politica la discussione e l’approvazione di un progetto di Legge redatto da Fare Ambiente Calabria e depositato nella massima assise calabrese per mezzo del consigliere Rosario Mirabelli».
E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinatore Regionale di Fare Ambiente Calabria Antonio Iaconetti.
«Si tratta di una norma – spiega Iaconetti, estensore della proposta – che recepisce i principi fissati dalla Legge nazionale 440/1978 che fissa i criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
L’obiettivo è quello di monitorare le aree incolte ed abbandonate e favorirne lo sfruttamento per la produzione che avrebbe il duplice effetto di offrire opportunità occupazionali e di risistemare territori altrimenti esposti al rischio idrogeologico.
Non ho dubbi – conclude Iaconetti - che il presidente del Consiglio Regionale Francesco Talarico, percependo l’importanza di questo provvedimento, accoglierà l’appello di Fare Ambiente adoperandosi per accelerare l’iter burocratico di approvazione del provvedimento che il nostro movimento ecologista ha proposto».
26/12/2012

lunedì 22 ottobre 2012

NAVE COSTA: FAREAMBIENTE "TUTELARE ECOSISTEMA GIGLIO"

NAVE COSTA: FAREAMBIENTE "TUTELARE ECOSISTEMA GIGLIO"
ROMA (ITALPRESS) - "L'incidente probatorio sugli avvenimenti del 13 gennaiocostituisce una fase processuale essenziale nell'accertamento della verita' e delle connesse responsabilita'.
Non dimentichiamo pero' la lesione del valore ambientale arrecata". Lo afferma in una nota Peter Lewis Geti, coordinatore del pool legale di FareAmbiente - Movimento ecologista europeo che, insieme ai colleghi Antonio Iaconetti e Danilo Ferrante, cura l'intervento in giudizio dell'associazione e segue le vicende connesse alla rimozione del relitto.
"Dobbiamo constatare con rammarico - continua Geti - che le associazioni esponenziali portatrici di interessi diffusi non abbiano potuto partecipare a questa essenziale fase di accertamento delle verita', veicolando gli specifici valori di cui sono portatrici. Saremo tuttavia attivi protagonisti nelle successive fasi giudiziali. La partecipazione di FareAmbiente e degli altri movimenti ambientalisti non puo' che portare un evidente giovamento all'attivita' della magistratura introducendo una particolare attenzione anche per l'impatto ambientale della vicenda che fino ad ora era stato trascurato".
"Avevamo gia' invitato tutti i cittadini a collaborare in modo propositivo e non catastrofista - ha aggiunto il presidente nazionale Vincenzo Pepe - segnalando la presenza di banchi di pesci, cetacei ed eventuali danni alle coste per consentire ai tecnici di intervenire tempestivamente in caso di danno.
Continueremo nel nostro monitoraggio anche stimolando il Ministro a riferire sui ritardi e le difficolta' incontrate dai tecnici della Titan Salvage-Micoleri, ai quali confermiamo la nostra fiducia".
"In particolare - conclude Pepe - sara' importante conoscere gli intendimenti del governo per la salvaguardia dell'ecosistema marino del Giglio e dei fondali, gia' oggetto di fessurazioni.
Bene quindi guardare gli esiti della procedura giudiziaria ma senza spettacolarizzazione. Non si deve dimenticare che l'area costiera del Giglio con i suoi panorami ed il suo habitat marino e' stata brutalmente deturpata dal naufragio e che la rimozione del relitto presenta ancora oggi profili di criticita'".
(ITALPRESS).
sat/com 19-Ott-12 16:33 NNNN


CONCORDIA: FAREAMBIENTE, NON DIMENTICHIAMO DANNI ALL'AMBIENTE =
(AGI) - Roma, 19 ott. - "L'incidente probatorio sugli avvenimenti del 13 gennaio costituisce una fase processuale essenziale nell'accertamento della verita' e delle connesse responsabilita'. Non dimentichiamo pero' la lesione del valore ambientale arrecata". Cosi' si esprime Peter Lewis Geti, coordinatore del pool legale di FareAmbiente-Movimento ecologista europeo che, insieme ai colleghi Antonio Iaconetti e Danilo Ferrante, cura l'intervento in giudizio dell'associazione e segue le vicende connesse alla rimozione del relitto. (AGI) Eli (Segue) 191718 OTT 12

NNNN
CONCORDIA: FAREAMBIENTE, NON DIMENTICHIAMO DANNI ALL'AMBIENTE (2)=
(AGI) - Roma, 19 ott. - "Dobbiamo constatare con rammarico - continua Geti - che le associazioni esponenziali portatrici di interessi diffusi non abbiano potuto partecipare a questa essenziale fase di accertamento delle verita', veicolando gli specifici valori di cui sono portatrici. Saremo tuttavia attivi protagonisti nelle successive fasi giudiziali. La partecipazione diFareAmbiente e degli altri movimenti ambientalisti non puo' che portare un evidente giovamento all'attivita' della magistratura introducendo una particolare attenzione anche per l'impatto ambientale della vicenda che fino a ora era stato trascurato". "Avevamo gia' invitato tutti i cittadini a collaborare in modo propositivo e non catastrofista - ha aggiunto il presidente nazionale Vincenzo Pepe - segnalando la presenza di banchi di pesci, cetacei ed eventuali danni alle coste per consentire ai tecnici di intervenire tempestivamente in caso di danno. Continueremo nel nostro monitoraggio anche stimolando il ministro a riferire sui ritardi e le difficolta' incontrate dai tecnici della Titan Salvage-Micoleri. In particolare - conclude Pepe - sara' importante conoscere gli intendimenti del governo per la salvaguardia dell'ecosistema marino del Giglio e dei fondali".
(AGI) Eli 191718 OTT 12

martedì 16 ottobre 2012

Proposta di legge regionale elaborata da Fare Ambiente


Proposta di legge regionale

 

Norme di attuazione della Legge 4 Agosto 1978 n. 440: " Norme per l' utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate"

 

Relazione alla proposta

 

Con la legge n. 440/1978 sono stati fissati i principi e criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l’attuazione della stessa.

In particolare, le Regioni sono chiamate a determinare le zone del territorio caratterizzate dai fenomeni di abbandono, definendone i criteri per l’utilizzazione agraria e forestale, nel rispetto dei piani di sviluppo agricolo.

Allo stesso Ente spetta determinare le norme e le procedure per il censimento, classificazione (e relativo aggiornamento), nonché le norme e le procedure di notifica ai proprietari e la relativa assegnazione.

La ricognizione – anche solo sommaria e superficiale – degli insediamenti agricoli della Regione consente di rilevare la massiccia presenza di aree incolte o abbandonate, che meriterebbero di essere rimesse in produzione in quanto non solo produrrebbero un evidente miglioramento della qualità della vita in Calabria attraverso l’aumento della produzione di ossigeno e la rinnovata disponibilità di posti di lavoro.

A ciò si aggiunga che la Regione, ricca di aree montuose, rischia di essere soggetta a smottamenti che, in concomitanza di imprevedibili eventi alluvionali potrebbero comportare un serio rischio per l’incolumità dei cittadini. Tale rischio può venire fortemente limitato con lo sviluppo delle piantagioni e la selvicoltura, in quanto gli alberi e la vegetazione, con le loro radici, rinsaldano il terreno e riducono il rischio di frane e smottamenti.

 

 

Titolo I

Principi generali

 

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate e non sufficientemente coltivate in attuazione dei principi e criteri definiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate).

2. La Regione interviene al fine di

a) assicurare la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici;

b) promuovere e valorizzare le capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola;

c) favorire l’occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile;

d) razionalizzare e sviluppare le attività di produzione della aziende agricole di minori dimensioni favorendo la costituzione di appositi consorzi di produzione.

3. In attuazione della disciplina prevista dall’articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), la Regione individua le aree incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate al fine di consentire lo sviluppo delle aree fotovoltaiche, dando priorità alle politiche agricole rispetto a quelle della produzione energetica.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «terreni incolti o abbandonati»: le terre suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria, silvo-pastorale o qualsiasi altro uso produttivo da almeno due annate agrarie;

b) per «terreni insufficientemente coltivati»: le aree le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell' ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, fisico - chimiche ed agronomiche tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

2. Nei terreni serviti da impianti di irrigazione la comparazione per la determinazione dei valori di produzione unitaria previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo viene effettuata tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui.

3. La rilevata difformità delle colture esistenti sui terreni previsti dal comma 1, lettera b) rispetto a quelle previste dai piani di sviluppo agricoli vigenti non comporta la classificazione dell’area interessata come «insufficientemente coltivata».

 

 

Titolo II

Censimento e determinazione dei terreni

 

Art. 3

Determinazione e censimento delle terre

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità Montane, provvede al censimento ed alla classificazione delle terre incolte ed abbandonate.

2. Previa assunzione del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all’articolo 15, la Giunta regionale predispone annualmente una proposta di determinazione delle zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione ai sensi della presente legge.

3. La proposta di determinazione di cui al precedente comma contiene l’elenco delle terre censite e classificate ai sensi del comma 1, suddivise per comune e contenenti i nominativi dei proprietari interessati ed i dati catastali.

4. La determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.

5. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 4, il Consiglio regionale definisce i criteri per l' utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta Regionale aggiorna gli elenchi predisposti ai sensi del comma 3 secondo le procedure previste dal presente articolo.

 

Art. 4

Terreni e soggetti esclusi

1. Sono esclusi dall' applicazione della presente legge:

a) i terreni la cui messa a coltura agraria possa pregiudicare la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell' ambiente naturale;

b) le dipendenze e pertinenze delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi urbani pubblici;

c) i boschi, anche se fortemente degradati per cause diverse nonché i terreni destinati ad imboschimento da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni agricoli che a causa del perdurare dello stato di abbandono sono caratterizzati da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli;

d) i terreni a seminativo ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative europee;

e) i terreni adibiti a cave o a discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari;

f) i terreni destinati ad attività di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilità da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti;

g) i terreni necessari per attività industriali commerciali e turistiche nonché i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati.

2. I terreni esclusi ai sensi dei commi precedenti sono inseriti negli elenchi previsti dal precedente articolo 3, precisando del motivo della loro esclusione.

 

Art. 5

Notifica ai proprietari

1. Gli elenchi previsti dall’articolo 3 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi negli albi pretori dei Comuni interessati.

2. L’avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Entro 60 giorni dalla notifica i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli aventi diritto possono presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale avverso l’iscrizione.

4. Nel caso in cui sia stato possibile effettuare valida notifica ai proprietari, a causa dell'elevato numero o per difficoltà di identificazione, il termine per la presentazione del ricorso al Presidente della Giunta Regionale decorre dalla data di pubblicazione degli elenchi nel Bollettino Ufficiale della Regione. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate insufficientemente coltivate possono ricorrere al fine di dimostrare che non sussistono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.

5. Sul ricorso presentato, il Presidente decide entro 30 giorni, sentito il parere della Commissione provinciale prevista all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

6. Entro i medesimi termini previsti dai commi 3 e 4, i proprietari e gli aventi diritto possono esercitare il proprio diritto di utilizzazione ai sensi del successivo articolo 8.

 

 

Titolo III

Assegnazione dei terreni

 

Art. 6

Destinatari

1. La Regione previa acquisizione del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all’articolo 15 assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati o non sufficientemente coltivati aventi i requisiti di cui alla presente legge ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo previsto dall’articolo 7.

2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali, nonché i terreni demaniali con esclusione dei terreni compresi nel demanio forestale regionale.

3. Nel caso di istanze presentate per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato l'assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche).

4. Nel caso in cui vengano presentate più richieste di assegnazione del medesimo terreno, l’assegnatario viene individuato in base ai seguenti criteri prioritari:

a) essere confinante con il terreno da assegnare;

b) dimostrare di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;

c) essere disoccupati singoli o associati di eta' non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità professionale a giudizio della Commissione provinciale;

d) essere imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta e' ai fini dell' ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria;

e) essere residenti nel territorio del Comune;

f) in tutti gli altri casi secondo la data di presentazione delle domande.

 

Art. 7

Presentazione della domanda di assegnazione

1. La domanda di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è presentata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La domanda contiene:

a) gli elementi di identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della domanda;

b) i dati relativi al proprietario dei terreni richiesti degli eventuali aventi titolo e dei confinanti;

c) la destinazione colturale che si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale della durata massima di due anni descritto su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia.

3. Qualora il piano di sviluppo preveda l' utilizzo di terreni a foraggio o pascolo non possono essere richieste superfici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano confinanti o contigue con terreni già posseduti dal richiedente. L' utilizzo di tali terreni è consentito alle sole aziende che svolgono attività zootecnica.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’Assessorato provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.

5. Entro il medesimo termine indicato nel comma precedente la Commissione provinciale di cui all’articolo 15 rende il proprio parere in ordine alla congruità del progetto agli indirizzi della programmazione regionale ed ai mezzi produttivi che il soggetto proponente la domanda intende adottare.

 

Art. 8

Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto

1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente le terre inserite negli elenchi delle terre incolte, abbandonate o non sufficientemente coltivate predisposti dalla Giunta, presentano la relativa dichiarazione entro i termini previsti dal comma 6 dell’articolo 5, secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.

2.

 

Art. 9

Assegnazione dei terreni

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Assessorato notifica le istanze di assegnazione ai proprietari, agli aventi titolo, ai confinanti e alla Commissione provinciale di cui all’articolo 15 che, nei trenta giorni successivi esprimono il parere sulle proposte pervenute.

2. Nel rispetto del contraddittorio con i richiedenti, la Regione accoglie o respinge i piani di utilizzo presentati a norma dell’articolo 7 entro il 31 marzo, assegnando le terre ai richiedenti.

3. L’accoglimento o il rigetto delle domande di assegnazione è definito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 10

Effetti dell’assegnazione

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge n. 440/1978, il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione di ogni contratto di locazione, di affitto o di natura associativa esistente con riferimento ai terreni richiesti senza diritto ad alcuna indennità. Resta salvo il diritto al rimborso eventualmente dovuto dall' assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere della Commissione provinciale di cui all’articolo 15. Non comportano alcun diritto al rimborso o indennizzo i lavori effettuati dopo la notizia delle domande ricevuta ai sensi dell' articolo 7 comma  4.

2. I rapporti fra proprietari o usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di locazione e' comunque non inferiore a quindici anni con canone di affitto determinato dalla vigente legislazione in materia.

3. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché ai proprietari o agli aventi titolo.

4. In caso di irreperibilità del proprietario l'importo stabilito è accantonato dall'ente assegnatario.

 

Art. 11

Revoca dell’assegnazione

1. Gli assegnatari dei terreni predispongono con cadenza biennale una relazione sullo stato di utilizzazione delle terre assegnate e sulla realizzazione del piano di sviluppo concordato, rilevando eventuali difformità che saranno adeguatamente giustificate anche indicando gli strumenti e le strategie per il superamento delle criticità.

2. Qualora l’assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate nei modi concordati, le Commissioni provinciali, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, inviano alla Giunta regionale la proposta di revoca dell’assegnazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, provvede con proprio decreto in conformità al parere della Commissione provinciale.

 

 

Titolo IV

Casi particolari di assegnazione

 

Art. 12

Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero

1. Se i terreni di cui alla presente legge sono di proprietà di lavoratori emigrati o trasferiti all'estero i termini previsti dall’articolo 5 sono raddoppiati.

2. Se i soggetti di cui al precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo con le modalità previste dal precedente articolo 7, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.

3. Entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati sono tenuti ad avviare le prescrizioni contenute nel piano di sviluppo presentato ai sensi del comma 2 lettera c) dell’articolo 7.

4. Decorso inutilmente il termine stabilito dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

 

Art. 13

Piccoli proprietari con reddito inferiore i tremila euro

1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell' IRPEF non superi i tremila euro, termini previsti dall’articolo 5 sono raddoppiati.

2. Se i soggetti di cui al precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.

3. La presentazione del piano di sviluppo  aziendale od interaziendale da parte dei piccoli proprietari avviene entro 180 giorni dalla scadenza del biennio.

4. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all' art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 .

 

Art. 14

Assegnazione di terreni ad enti pubblici

1. L’assegnazione dei terreni di cui alla presente legge può avvenire anche in favore di enti pubblici, quando l’intervento sia diretto al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e non sia possibile prevedere altra forma di intervento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza,efficienza ed efficacia dell’azione.

2. La domanda di assegnazione contiene gli elementi previsti dall'articolo 7 comma 2, nonché la documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee capacità professionali.

3. La procedura di assegnazione avviene secondo le previsioni di cui all’articolo 9 ed i rapporti fra proprietari ed ente assegnatario sono regolati dall’articolo 10.

5. Gli enti pubblici assegnatari provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato.

6. Per il recupero delle spese sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi pubblici, gli enti pubblici assegnatari possono rivalersi sui proprietari dei terreni anche mediante rateizzazione.

 

 

Titolo V

Commissione provinciale per l' utilizzo dei terreni incolti)

 

Art. 15

Costituzione della Commissione provinciale

1. Presso ogni Provincia è costituita una Commissione per l' utilizzo dei terreni incolti composta da:

a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di presidente;

b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato;

c) due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

d) due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

e) due rappresentanti della cooperazione agricola;

f) due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

g) quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia (ANCI) e dell' Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) regionale.

h) un rappresentante dell' Amministrazione provinciale.

2. I componenti la Commissione di cui al comma 1 lettere c) d) e) ed f) e i relativi supplenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali segnalano entro i termini prescritti i loro rappresentanti. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Commissione provinciale tenendo conto delle designazioni pervenute.

3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario in servizio presso l’Ispettorato Provinciale all’Ambiente.

 

Art. 16

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce presso la sede degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territori su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.

3. Il Presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute senza diritto di voto personale regionale del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo interessati qualora lo reputi necessario in relazione alla materia da trattare.

4. In caso di perdurante assenza senza giustificato motivo di uno dei componenti la Commissione la Regione può la decadenza.

5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento.

 

Art. 17

Attività della Commissione provinciale

1. Rientra tra le competenze della Commissione provinciale:

a) la definizione degli elementi di comparazione indicati dall' articolo 2 comma 2 nonché la verifica per i terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi;

b) la verifica della la sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale del richiedente eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività, le unità lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo proposto di cui all' articolo 6 comma 1 lettera d) nonché la sua conformità al relativo piano di bilancio e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia;

b) la verifica delle condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell' articolo 11;

e) l’espressione del parere ai sensi dell' articolo 3 comma 2, dell' articolo 6 comma 1 e dell' articolo 7 comma 5;

f) ogni attività ritenuta necessario per definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.

2. La Commissione in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonche' in caso di eventuali sopralluoghi rende la relativa comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.

 

 

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 18

Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti

1. Viene data precedenza nella erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali nazionali o comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e l' avvio dell' esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni agli assegnatari di terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati di età inferiore a quaranta anni.

2. Il mancato accesso ai benefici previsti dal comma precedente non pregiudica i termini di esecuzione del piano di miglioramento.

 

Art. 19

Copertura finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si procede mediante la legge di bilancio relativo all’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore.

 

Art. 20

Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 .

 

Art. 21

Pubblicazione

1. La presente legge viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Cosenza, 11.09.2012

Avv. Antonio Iaconetti

Norme per l' utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate" , proposta depositata in Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge n. 378/9^
Relazione
Con la legge n. 440/1978 sono stati fissati i principi e criteri direttivi per il recupero produttivo delle terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per l'attuazione della stessa.
In particolare, le Regioni sono chiamate a determinare le zone del territorio caratterizzate dai fenomeni di abbandono, definendone i criteri per l'utilizzazione agraria e forestale, nel rispetto dei piani di sviluppo agricolo.
Allo stesso Ente spetta determinare le norme e le procedure per il censimento, classificazione (e relativo aggiornamento), nonché le norme e le procedure di notifica ai proprietari e la relativa assegnazione.
La ricognizione — anche solo sommaria e superficiale — degli insediamenti agricoli della Regione consente di rilevare la massiccia presenza di aree incolte o abbandonate, che meriterebbero di essere rimesse in produzione in quanto non solo produrrebbero un evidente miglioramento della qualità della vita in Calabria attraverso l'aumento della produzione di ossigeno e la rinnovata disponibilità di posti di lavoro.
A ciò si aggiunga che la Regione, ricca di aree montuose, rischia di essere soggetta a smottamenti che, in concomitanza di imprevedibili eventi alluvionali potrebbero comportare un serio rischio per l'incolumità dei cittadini. Tale rischio può venire fortemente limitato con lo sviluppo delle piantagioni e la selvicoltura, in quanto gli alberi e la vegetazione, con le loro radici, rinsaldano il terreno e riducono il rischio di frane e smottamenti.
Relazione Tecnico finanziaria
Dall'esame delle disposizioni è possibile individuare gli articoli che generano un impatto finanziario.
L'articolo 3 prevede la realizzazione di un Censimento delle terre incolte ed abbandonate in collaborazione Comuni e Comunità montane. Lo svolgimento di tali attività che coinvolgono le strutture amministrative del Dipartimento agricoltura genera impatti finanziari minimi quantificabili in 2 mila euro annui ed assumono la natura di spesa corrente.
Articolo 10 comma 1, in presenza di precedenti rapporti contrattuali (locazione, affitto) si prevede il rimborso per i soli lavori in corso delle spese sostenute dai precedenti utilizzatori del fondo agricolo. Si prevede a questo fine una dotazione di 50 mila con natura in conto capitale.
Articoli 15 Commissione Provinciale si prevede la corresponsione di un rimborso spese per 12 componenti. Dall'esame compartivo di analoghi organismo l'onere pro-capite per componente è pari a 2.000,00 l'anno per una complessiva di natura corrente pari a 20 mila euro.
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate e non sufficientemente coltivate in attuazione dei principi e criteri definiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate).
2. La Regione interviene al fine di
a) assicurare la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici;
b) promuovere e valorizzare le capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola;
c) favorire l'occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile;
d) razionalizzare e sviluppare le attività di produzione della aziende agricole di minori dimensioni favorendo la costituzione di appositi consorzi di produzione.
3. In attuazione della disciplina prevista dall'articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), la Regione individua le aree incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate al fine di consentire lo sviluppo delle aree fotovoltaiche, dando priorità alle politiche agricole rispetto a quelle della produzione energetica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «terreni incolti o abbandonati»: le terre suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria, silvo-pastorale o qualsiasi altro uso produttivo da almeno due annate agrarie;
b) per «terreni insufficientemente coltivati»: le aree le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell' ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, fisico - chimiche ed agronomiche tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.
2. Nei terreni serviti da impianti di irrigazione la comparazione per la determinazione dei valori di produzione unitaria previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo viene effettuata tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui.
3. La rilevata difformità delle colture esistenti sui terreni previsti dal comma 1, lettera b) rispetto a quelle previste dai piani di sviluppo agricoli vigenti non comporta la classificazione dell'area interessata come «insufficientemente coltivata».
Titolo II
Censimento e determinazione dei terreni
Art. 3
Determinazione e censimento delle terre
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità Montane, provvede al censimento ed alla classificazione delle terre incolte ed abbandonate.
2. Previa assunzione del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all'articolo 15, la Giunta regionale predispone annualmente una proposta di determinazione delle zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione ai sensi della presente legge.
3. La proposta di determinazione di cui al precedente comma contiene l'elenco delle terre censite e classificate ai sensi del comma 1, suddivise per comune e contenenti i nominativi dei proprietari interessati ed i dati catastali.
4. La determinazione delle zone predette è approvata dal Consiglio regionale.
5. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 4, il Consiglio regionale definisce i criteri per 1' utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta Regionale aggiorna gli elenchi predisposti ai sensi del comma 3 secondo le procedure previste dal presente articolo.
Art. 4
Terreni e soggetti esclusi
1. Sono esclusi dall' applicazione della presente legge:
a) i terreni la cui messa a coltura agraria possa pregiudicare la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell' ambiente naturale;
b) le dipendenze e pertinenze delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi urbani pubblici;
c) i boschi, anche se fortemente degradati per cause diverse nonché i terreni destinati ad imboschimento da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni agricoli che a causa del perdurare dello stato di abbandono sono caratterizzati da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli;
d) i terreni a seminativo ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative europee;
e) i terreni adibiti a cave o a discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari;
f) i terreni destinati ad attività di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilità da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti;
g) i terreni necessari per attività industriali commerciali e turistiche nonché i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati.
2. I terreni esclusi ai sensi dei commi precedenti sono inseriti negli elenchi previsti dal precedente articolo 3, precisando del motivo della loro esclusione.
Art. 5
Notifica ai proprietari
1. Gli elenchi previsti dall'articolo 3 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi negli albi pretori dei Comuni interessati.
2. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Entro 60 giorni dalla notifica i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli aventi diritto possono presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale avverso l'iscrizione.
4. Nel caso in cui sia stato possibile effettuare valida notifica ai proprietari, a causa dell'elevato numero o per difficoltà di identificazione, il termine per la presentazione del ricorso al Presidente della Giunta Regionale decorre dalla data di pubblicazione degli elenchi nel Bollettino Ufficiale della Regione. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate insufficientemente coltivate possono ricorrere al fine di dimostrare che non sussistono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.
5. Sul ricorso presentato, il Presidente decide entro 30 giorni, sentito il parere della Commissione provinciale prevista all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
6.Entro i medesimi termini previsti dai commi 3 e 4, i proprietari e gli aventi diritto possono esercitare il proprio diritto di utilizzazione ai sensi del successivo articolo 8.
Titolo III
Assegnazione dei terreni
Art. 6
Destinatari
1. La Regione previa acquisizione del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all'articolo 15 assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati o non sufficientemente coltivati aventi i requisiti di cui alla presente legge ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo previsto dall'articolo 7.
2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali, nonché i terreni demaniali con esclusione dei terreni compresi nel demanio forestale regionale.
3. Nel caso di istanze presentate per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato l'assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche).
4. Nel caso in cui vengano presentate più richieste di assegnazione del medesimo terreno, l'assegnatario viene individuato in base ai seguenti criteri prioritari:
a) essere confinante con il terreno da assegnare;
b) dimostrare di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;
c) essere disoccupati singoli o associati di eta' non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità professionale a giudizio della Commissione provinciale;
d) essere imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta e' ai fini dell' ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria;
e) essere residenti nel territorio del Comune;
f) in tutti gli altri casi secondo la data di presentazione delle domande.
Art. 7
Presentazione della domanda di assegnazione
1. La domanda di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è presentata all'Assessorato Regionale all'Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La domanda contiene:
a) gli elementi di identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della domanda;
b) i dati relativi al proprietario dei terreni richiesti degli eventuali aventi titolo e dei confinanti;
c) la destinazione colturale che si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale della durata massima di due anni descritto su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia.
3. Qualora il piano di sviluppo preveda 1' utilizzo di terreni a foraggio o pascolo non possono essere richieste superfici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano confinanti o contigue con terreni già posseduti dal richiedente. L' utilizzo di tali terreni è consentito alle sole aziende che svolgono attività zootecnica.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Assessorato provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda di assegnazione.
5. Entro il medesimo termine indicato nel comma precedente la Commissione provinciale di cui all'articolo 15 rende il proprio parere in ordine alla congruità del progetto agli indirizzi della programmazione regionale ed ai mezzi produttivi che il soggetto proponente la domanda intende adottare.
Art. 8
Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto
1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente le terre inserite negli elenchi delle terre incolte, abbandonate o non sufficientemente coltivate predisposti dalla Giunta, presentano la relativa dichiarazione entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 5, secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.
Art. 9
Assegnazione dei terreni
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assessorato notifica le istanze di assegnazione ai proprietari, agli aventi titolo, ai confinanti e alla Commissione provinciale di cui all'articolo 15 che, nei trenta giorni successivi esprimono il parere sulle proposte pervenute.
2. Nel rispetto del contraddittorio con i richiedenti, la Regione accoglie o respinge i piani di utilizzo presentati a norma dell'articolo 7 entro il 31 marzo, assegnando le terre ai richiedenti.
3. L'accoglimento o il rigetto delle domande di assegnazione è definito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
Effetti dell'assegnazione
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 440/1978, il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione di ogni contratto di locazione, di affitto o di natura associativa esistente con riferimento ai terreni richiesti senza diritto ad alcuna indennità. Resta salvo il diritto al rimborso eventualmente dovuto dall' assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 15. Non comportano alcun diritto al rimborso o indennizzo i lavori effettuati dopo la notizia delle domande ricevuta ai sensi dell' articolo 7 comma 4.
2. I rapporti fra proprietari o usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di locazione e' comunque non inferiore a quindici anni con canone di affitto determinato dalla vigente legislazione in materia.
3. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché ai proprietari o agli aventi titolo.
4. In caso di irreperibilità del proprietario l'importo stabilito è accantonato dall'ente assegnatario.
Art. 11
Revoca dell'assegnazione
1. Gli assegnatari dei terreni predispongono con cadenza biennale una relazione sullo stato di utilizzazione delle terre assegnate e sulla realizzazione del piano di sviluppo concordato, rilevando eventuali difformità che saranno adeguatamente giustificate anche indicando gli strumenti e le strategie per il superamento delle criticità.
2. Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate nei modi concordati, le Commissioni provinciali, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, inviano alla Giunta regionale la proposta di revoca dell'assegnazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, provvede con proprio decreto in conformità al parere della Commissione provinciale.
Titolo IV
Casi particolari di assegnazione
Art. 12
Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero
1. Se i terreni di cui alla presente legge sono di proprietà di lavoratori emigrati o trasferiti all'estero i termini previsti dall'articolo 5 sono raddoppiati.
2. Se i soggetti di cui al precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo con le modalità previste dal precedente articolo 7, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data di notifica.
3. Entro 45 giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati sono tenuti ad avviare le prescrizioni contenute nel piano di sviluppo presentato ai sensi del comma 2 lettera c) dell'articolo 7.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 13
Piccoli proprietari con reddito inferiore i tremila euro
1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell' IRPEF non superi i tremila euro, termini previsti dall'articolo 5 sono raddoppiati.
2. Se i soggetti di cui al precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notifica.
3. La presentazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale da parte dei piccoli proprietari avviene entro 180 giorni dalla scadenza del biennio.
4. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui alli art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 .
Art. 14
Assegnazione di terreni ad enti pubblici
1. L'assegnazione dei terreni di cui alla presente legge può avvenire anche in favore di enti pubblici, quando l'intervento sia diretto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e non sia possibile prevedere altra forma di intervento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza,efficienza ed efficacia dell'azione.
2. La domanda di assegnazione contiene gli elementi previsti dall'articolo 7 comma 2, nonché la documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee capacità professionali.
3. La procedura di assegnazione avviene secondo le previsioni di cui all'articolo 9 ed i rapporti fra proprietari ed ente assegnatario sono regolati dall'articolo 10.
4. Gli enti pubblici assegnatari provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato. 5 Per il recupero delle spese sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi pubblici, gli enti pubblici assegnatari possono rivalersi sui proprietari dei terreni anche mediante rateizzazione.
Titolo V
Commissione provinciale per 1' utilizzo dei terreni incolti)
Art. 15
Costituzione della Commissione provinciale
1. Presso ogni Provincia è costituita una Commissione per 1' utilizzo dei terreni incolti composta da:
a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato;
c) un rappresentante di CONFAGRICOLTURA
d) un rappresentante COPAGRI
e) un rappresentante di CIA
f) un rappresentante COLDIRETTI
g) un rappresentante ACLI-TER
h) un rappresentante UN-SIC
i) quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia (ALACI) e dell' Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) regionale.
l) un rappresentante dell' Amministrazione provinciale.
2. I componenti la Commissione di cui al comma 1 lettere c) d) e) ed f) e i relativi supplenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali segnalano entro i termini prescritti i loro rappresentanti. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Commissione provinciale tenendo conto delle designazioni pervenute.
3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ispettorato Provinciale all'Ambiente.
Art. 16
Funzionamento della Commissione
1. La Commissione si riunisce presso la sede degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territori su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
3. Il Presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute senza diritto di voto personale regionale del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo interessati qualora lo reputi necessario in relazione alla materia da trattare.
4. In caso di perdurante assenza senza giustificato motivo di uno dei componenti la Commissione la Regione può la decadenza.
5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento.
Art. 17
Attività della Commissione provinciale
1. Rientra tra le competenze della Commissione provinciale:
a) la definizione degli elementi di comparazione indicati dall' articolo 2 comma 2 nonché la verifica per i terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi;
b) la verifica della la sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale del richiedente eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività, le unità lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo proposto di cui all' articolo 6 comma 1 lettera d) nonché la sua conformità al relativo piano di bilancio e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia;
c) la verifica delle condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell' articolo 11;
d) l'espressione del parere ai sensi dell' articolo 3 comma 2, dell' articolo 6 comma 1 e dell' articolo 7 comma 5;
e) ogni attività ritenuta necessario per definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.
2. La Commissione in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonché in caso di eventuali sopralluoghi rende la relativa comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti
1. Viene data precedenza nella erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali nazionali o comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e avvio dell' esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni agli assegnatari di terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati di età inferiore a quaranta anni.
2. Il mancato accesso ai benefici previsti dal comma precedente non pregiudica i termini di esecuzione del piano di miglioramento.
Articolo 19
(Norma Finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 15 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 22.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 50.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo
3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della competente U.P.B. dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri finanziari quantificati a regime in euro 70.000,00, nei limiti delle risorse autonome disponibili è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 20
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 .
Art. 21
Pubblicazione
1. La presente legge viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.