Proposta di legge regionale
Norme di attuazione della Legge 4 Agosto 1978 n. 440:
" Norme per l' utilizzazione delle terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate"
Relazione alla proposta
Con la legge n. 440/1978 sono
stati fissati i principi e criteri direttivi per il recupero produttivo delle
terre, lasciando alle Regioni la determinazione delle procedure per
l’attuazione della stessa.
In particolare, le Regioni sono
chiamate a determinare le zone del territorio caratterizzate dai fenomeni di
abbandono, definendone i criteri per l’utilizzazione agraria e forestale, nel
rispetto dei piani di sviluppo agricolo.
Allo stesso Ente spetta
determinare le norme e le procedure per il censimento, classificazione (e
relativo aggiornamento), nonché le norme e le procedure di notifica ai
proprietari e la relativa assegnazione.
La ricognizione – anche solo
sommaria e superficiale – degli insediamenti agricoli della Regione consente di
rilevare la massiccia presenza di aree incolte o abbandonate, che meriterebbero
di essere rimesse in produzione in quanto non solo produrrebbero un evidente
miglioramento della qualità della vita in Calabria attraverso l’aumento della
produzione di ossigeno e la rinnovata disponibilità di posti di lavoro.
A ciò si aggiunga che la Regione,
ricca di aree montuose, rischia di essere soggetta a smottamenti che, in
concomitanza di imprevedibili eventi alluvionali potrebbero comportare un serio
rischio per l’incolumità dei cittadini. Tale rischio può venire fortemente
limitato con lo sviluppo delle piantagioni e la selvicoltura, in quanto gli
alberi e la vegetazione, con le loro radici, rinsaldano il terreno e riducono
il rischio di frane e smottamenti.
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina
il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate e non sufficientemente
coltivate in attuazione dei principi e criteri definiti dalla legge 4 agosto
1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate).
2. La Regione interviene al fine
di
a) assicurare la salvaguardia del
suolo e degli equilibri idrogeologici;
b) promuovere e valorizzare le
capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola;
c) favorire l’occupazione in
agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile;
d) razionalizzare e sviluppare le
attività di produzione della aziende agricole di minori dimensioni favorendo la
costituzione di appositi consorzi di produzione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge
si intende:
a) per «terreni incolti o
abbandonati»: le terre suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate
ad utilizzazione agraria, silvo-pastorale o qualsiasi altro uso produttivo da
almeno due annate agrarie;
b) per «terreni insufficientemente
coltivati»: le aree le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell' ultimo
triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse
colture nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le
stesse caratteristiche catastali, fisico - chimiche ed agronomiche tenendo
conto delle vocazioni colturali della zona.
2. Nei terreni serviti da
impianti di irrigazione la comparazione per la determinazione dei valori di
produzione unitaria previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo
viene effettuata tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui.
3. La rilevata difformità delle
colture esistenti sui terreni previsti dal comma 1, lettera b) rispetto a
quelle previste dai piani di sviluppo agricoli vigenti non comporta la
classificazione dell’area interessata come «insufficientemente coltivata».
Titolo II
Censimento e
determinazione dei terreni
Art. 3
Determinazione e
censimento delle terre
1. Entro 12 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale, con la collaborazione dei
Comuni e delle Comunità Montane, provvede al censimento ed alla classificazione
delle terre incolte ed abbandonate.
2. Previa assunzione del parere
favorevole della Commissione provinciale di cui all’articolo 15, la Giunta
regionale predispone annualmente una proposta di determinazione delle zone del
territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di
abbandono di terre suscettibili di utilizzazione ai sensi della presente legge.
3. La proposta di determinazione
di cui al precedente comma contiene l’elenco delle terre censite e classificate
ai sensi del comma 1, suddivise per comune e contenenti i nominativi dei
proprietari interessati ed i dati catastali.
4. La determinazione delle zone
predette è approvata dal Consiglio regionale.
5. Con il medesimo provvedimento
previsto dal comma 4, il Consiglio regionale definisce i criteri per l'
utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei
relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi
regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti
6. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, la Giunta Regionale aggiorna gli elenchi predisposti ai sensi del comma 3
secondo le procedure previste dal presente articolo.
Art. 4
Terreni e soggetti
esclusi
1. Sono esclusi dall'
applicazione della presente legge:
a) i terreni la cui messa a
coltura agraria possa pregiudicare la stabilità del suolo o la regimazione
delle acque o comprometta la conservazione dell' ambiente naturale;
b) le dipendenze e pertinenze
delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i
giardini e i parchi urbani pubblici;
c) i boschi, anche se fortemente
degradati per cause diverse nonché i terreni destinati ad imboschimento da
piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi
pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni
agricoli che a causa del perdurare dello stato di abbandono sono caratterizzati
da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli;
d) i terreni a seminativo
ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative
europee;
e) i terreni adibiti a cave o a
discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari;
f) i terreni destinati ad attività
di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilità da piani
programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi
pubblici competenti;
g) i terreni necessari per
attività industriali commerciali e turistiche nonché i terreni adibiti a
specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree
considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati.
2. I terreni esclusi ai sensi dei
commi precedenti sono inseriti negli elenchi previsti dal precedente articolo 3,
precisando del motivo della loro esclusione.
Art. 5
Notifica ai
proprietari
1. Gli elenchi previsti
dall’articolo 3 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e
affissi negli albi pretori dei Comuni interessati.
2. L’avvenuta inclusione negli
elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Entro 60 giorni dalla notifica
i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli
aventi diritto possono presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale
avverso l’iscrizione.
4. Nel caso in cui sia stato
possibile effettuare valida notifica ai proprietari, a causa dell'elevato
numero o per difficoltà di identificazione, il termine per la presentazione del
ricorso al Presidente della Giunta Regionale decorre dalla data di
pubblicazione degli elenchi nel Bollettino Ufficiale della Regione. I
proprietari e gli aventi diritto di terre considerate insufficientemente
coltivate possono ricorrere al fine di dimostrare che non sussistono le
condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.
5. Sul ricorso presentato, il
Presidente decide entro 30 giorni, sentito il parere della Commissione
provinciale prevista all'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
6. Entro i medesimi termini
previsti dai commi 3 e 4, i proprietari e gli aventi diritto possono esercitare
il proprio diritto di utilizzazione ai sensi del successivo articolo 8.
Titolo III
Assegnazione dei
terreni
Art. 6
Destinatari
1. La Regione previa acquisizione
del parere favorevole della Commissione provinciale di cui all’articolo 15 assegna
per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati o non sufficientemente
coltivati aventi i requisiti di cui alla presente legge ai richiedenti che si
impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo previsto dall’articolo
7.
2. Possono essere oggetto di
richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali, nonché i
terreni demaniali con esclusione dei terreni compresi nel demanio forestale
regionale.
3. Nel caso di istanze presentate
per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato l'assegnazione deve
avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25
luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere
idrauliche).
4. Nel caso in cui vengano
presentate più richieste di assegnazione del medesimo terreno, l’assegnatario
viene individuato in base ai seguenti criteri prioritari:
a) essere confinante con il
terreno da assegnare;
b) dimostrare di aver condotto il
fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;
c) essere disoccupati singoli o
associati di eta' non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità
professionale a giudizio della Commissione provinciale;
d) essere imprenditori agricoli
singoli o associati se la richiesta e' ai fini dell' ampliamento aziendale e della
ricomposizione fondiaria;
e) essere residenti nel territorio
del Comune;
f) in tutti gli altri casi secondo
la data di presentazione delle domande.
Art. 7
Presentazione della domanda di
assegnazione
1. La domanda di assegnazione delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate è presentata all'Assessorato
Regionale all'Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La domanda contiene:
a) gli elementi di
identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione
urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa
disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della
domanda;
b) i dati relativi al
proprietario dei terreni richiesti degli eventuali aventi titolo e dei
confinanti;
c) la destinazione colturale che
si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale
della durata massima di due anni descritto su modello conforme alla vigente normativa
comunitaria in materia.
3. Qualora il piano di sviluppo
preveda l' utilizzo di terreni a foraggio o pascolo non possono essere
richieste superfici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano
confinanti o contigue con terreni già posseduti dal richiedente. L' utilizzo di
tali terreni è consentito alle sole aziende che svolgono attività zootecnica.
4. Entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda, l’Assessorato provvede a notificare, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi
diritto la domanda di assegnazione.
5. Entro il medesimo termine
indicato nel comma precedente la Commissione provinciale di cui all’articolo 15
rende il proprio parere in ordine alla congruità del progetto agli indirizzi
della programmazione regionale ed ai mezzi produttivi che il soggetto
proponente la domanda intende adottare.
Art. 8
Utilizzazione delle
terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto
1. Il proprietario o gli aventi
diritto che intendono coltivare direttamente le terre inserite negli elenchi delle
terre incolte, abbandonate o non sufficientemente coltivate predisposti dalla
Giunta, presentano la relativa dichiarazione entro i termini previsti dal comma
6 dell’articolo 5, secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.
2.
Art. 9
Assegnazione dei
terreni
1. Entro il 31 gennaio di ogni
anno l’Assessorato notifica le istanze di assegnazione ai proprietari, agli
aventi titolo, ai confinanti e alla Commissione provinciale di cui all’articolo
15 che, nei trenta giorni successivi esprimono il parere sulle proposte
pervenute.
2. Nel rispetto del
contraddittorio con i richiedenti, la Regione accoglie o respinge i piani di
utilizzo presentati a norma dell’articolo 7 entro il 31 marzo, assegnando le
terre ai richiedenti.
3. L’accoglimento o il rigetto
delle domande di assegnazione è definito con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
Effetti
dell’assegnazione
1. Ai sensi del comma 3
dell’articolo 6 della legge n. 440/1978, il provvedimento di assegnazione
comporta la risoluzione di ogni contratto di locazione, di affitto o di natura
associativa esistente con riferimento ai terreni richiesti senza diritto ad
alcuna indennità. Resta salvo il diritto al rimborso eventualmente dovuto dall'
assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo
legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previo parere
della Commissione provinciale di cui all’articolo 15. Non comportano alcun
diritto al rimborso o indennizzo i lavori effettuati dopo la notizia delle
domande ricevuta ai sensi dell' articolo 7 comma 4.
2. I rapporti fra proprietari o
usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in
materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di
locazione e' comunque non inferiore a quindici anni con canone di affitto
determinato dalla vigente legislazione in materia.
3. Agli assegnatari spetta il
diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione
nonché ai proprietari o agli aventi titolo.
Art. 11
Revoca
dell’assegnazione
1. Gli assegnatari dei terreni
predispongono con cadenza biennale una relazione sullo stato di utilizzazione
delle terre assegnate e sulla realizzazione del piano di sviluppo concordato,
rilevando eventuali difformità che saranno adeguatamente giustificate anche
indicando gli strumenti e le strategie per il superamento delle criticità.
2. Qualora l’assegnatario non
provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate
nei modi concordati, le Commissioni provinciali, verificate le condizioni di
mancata utilizzazione, inviano alla Giunta regionale la proposta di revoca
dell’assegnazione.
3. Il Presidente della Giunta
regionale, entro trenta giorni, provvede con proprio decreto in conformità al
parere della Commissione provinciale.
Titolo IV
Casi particolari di
assegnazione
Art. 12
Utilizzazione dei
terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero
1. Se i terreni di cui alla
presente legge sono di proprietà di lavoratori emigrati o trasferiti all'estero
i termini previsti dall’articolo 5 sono raddoppiati.
2. Se i soggetti di cui al
precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del
fondo con le modalità previste dal precedente articolo 7, l 'emanazione dei
provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni dalla data
di notifica.
3. Entro 45 giorni dalla scadenza
del biennio, i lavoratori emigrati sono tenuti ad avviare le prescrizioni contenute
nel piano di sviluppo presentato ai sensi del comma 2 lettera c) dell’articolo
7.
4. Decorso inutilmente il termine
stabilito dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al quarto
comma dell’articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440.
Art. 13
Piccoli proprietari
con reddito inferiore i tremila euro
1. Per i piccoli proprietari il
cui reddito complessivo annuo ai fini dell' IRPEF non superi i tremila euro,
termini previsti dall’articolo 5 sono raddoppiati.
2. Se i soggetti di cui al
precedente comma dichiarano di impegnarsi direttamente nella coltivazione del
fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa
di due anni dalla data di notifica.
3. La presentazione del piano di
sviluppo aziendale od interaziendale da
parte dei piccoli proprietari avviene entro 180 giorni dalla scadenza del
biennio.
4. Decorso inutilmente detto
termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di
cui all' art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440 .
Art. 14
Assegnazione di
terreni ad enti pubblici
1. L’assegnazione dei terreni di
cui alla presente legge può avvenire anche in favore di enti pubblici, quando
l’intervento sia diretto al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a) e b) e non sia possibile prevedere altra forma di
intervento nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza,efficienza
ed efficacia dell’azione.
2. La domanda di assegnazione
contiene gli elementi previsti dall'articolo 7 comma 2, nonché la
documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico
della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee
capacità professionali.
3. La procedura di assegnazione avviene
secondo le previsioni di cui all’articolo 9 ed i rapporti fra proprietari ed
ente assegnatario sono regolati dall’articolo 10.
5. Gli enti pubblici assegnatari provvedono
al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni
assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato.
6. Per il recupero delle spese
sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi
pubblici, gli enti pubblici assegnatari possono rivalersi sui proprietari dei
terreni anche mediante rateizzazione.
Titolo V
Commissione
provinciale per l' utilizzo dei terreni incolti)
Art. 15
Costituzione della
Commissione provinciale
1. Presso ogni Provincia è
costituita una Commissione per l' utilizzo dei terreni incolti composta da:
a) il Dirigente della struttura
regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di
presidente;
b) il Dirigente della struttura
regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato;
c) due rappresentanti dei
proprietari non coltivatori;
d) due rappresentanti dei proprietari
coltivatori diretti;
e) due rappresentanti della
cooperazione agricola;
f) due rappresentanti dei
lavoratori agricoli;
g) quattro rappresentanti dei
comuni o delle comunità montane su designazione dell' Associazione Nazionale
Comuni d' Italia (ANCI) e dell' Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM)
regionale.
h) un rappresentante dell'
Amministrazione provinciale.
2. I componenti la Commissione di
cui al comma 1 lettere c) d) e) ed f) e i relativi supplenti sono designati
congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali
segnalano entro i termini prescritti i loro rappresentanti. Trascorso tale
termine, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della
Commissione provinciale tenendo conto delle designazioni pervenute.
3. La Commissione dura in carica
cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle
rispettive organizzazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di segretario
delle Commissioni sono svolte da un funzionario in servizio presso
l’Ispettorato Provinciale all’Ambiente.
Art. 16
Funzionamento della
Commissione
1. La Commissione si riunisce
presso la sede degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per
territori su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti.
2. Le sedute della Commissione
sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti.
3. Il Presidente della
Commissione può fare intervenire alle sedute senza diritto di voto personale
regionale del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo
interessati qualora lo reputi necessario in relazione alla materia da trattare.
5. La Commissione adotta, a
maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplini le
modalità di funzionamento.
Art. 17
Attività della
Commissione provinciale
1. Rientra tra le competenze
della Commissione provinciale:
a) la definizione degli elementi
di comparazione indicati dall' articolo 2 comma 2 nonché la verifica per i
terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di
fatto e gli elementi di comparazione stessi;
b) la verifica della la
sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale
del richiedente eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività, le unità
lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo
proposto di cui all' articolo 6 comma 1 lettera d) nonché la sua conformità al
relativo piano di bilancio e il rispetto della normativa relativa al vincolo
idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della
Provincia;
b) la verifica delle condizioni
di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell'
articolo 11;
e) l’espressione del parere ai
sensi dell' articolo 3 comma 2, dell' articolo 6 comma 1 e dell' articolo 7 comma
5;
f) ogni attività ritenuta necessario
per definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.
2. La Commissione in caso di
esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonche' in caso di
eventuali sopralluoghi rende la relativa comunicazione agli interessati tramite
invito scritto agli stessi.
Titolo VI
Disposizioni finali e
transitorie
Art. 18
Agevolazioni per il
ripristino dei terreni incolti
1. Viene data precedenza nella
erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali nazionali o
comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e l' avvio dell'
esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni agli assegnatari di
terreni incolti abbandonati o non sufficientemente coltivati di età inferiore a
quaranta anni.
2. Il mancato accesso ai benefici
previsti dal comma precedente non pregiudica i termini di esecuzione del piano
di miglioramento.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri
derivanti dalla presente legge si procede mediante la legge di bilancio
relativo all’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore.
Art. 20
Norma finale.
1. Per quanto non espressamente
previsto nella presente legge valgono le norme recate dalla legge 4 agosto 1978,
n. 440 .
Art. 21
Pubblicazione
1. La presente legge viene pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Cosenza, 11.09.2012
Avv. Antonio Iaconetti
Nessun commento:
Posta un commento